Art. 6-bis — Esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento
Per l'esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, non si applicano gli articoli 2 e 3 del presente decreto. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 99 e 100 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, anche per la composizione della sottocommissione di cui all'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dall'articolo 1-bis del presente decreto.
Testo vigente dal 22 luglio 2003
