Art. 1 — Istituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101
((Modifica)) dell'articolo 9 del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101 L'articolo 9 del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Certificato di compimento della pratica). - 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parita', del luogo in cui la pratica e' stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non puo' essere rilasciato piu' di una volta. 2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi. ((3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante puo' sostenere gli esami di avvocato")). (( Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante risulta essere iscritto alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
Testo vigente dal 22 luglio 2003
