Corte costituzionale

Ordinanza n. 4/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/01/1993 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni

alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle

indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia

medica), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1991 dal

Tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto

dalla U.S.L. n. 13 della Toscana-Area livornese contro la Regione

Toscana ed altro, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30 prima

serie speciale dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel giudizio promosso dall'Unità sanitaria locale n.

13 della Toscana contro la Regione Toscana ed il Comitato regionale

di controllo per l'annullamento della decisione n. 109 con la quale

lo stesso Comitato ha annullato la delibera n. 2315 del 19 settembre

1990 del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale n. 13, il

Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha dichiarato

rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli artt. 3

e 32 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale

della disposizione contenuta nell'art. 1 della legge n. 460 del 27

ottobre 1988, nella parte in cui non prevede la concessione

dell'indennità di rischio radiologico nella misura di 200000 mensili

ed il congedo aggiuntivo di 15 giorni per anno al personale delle

Unità sanitarie locali sottoposto al rischio da radiazioni

ionizzanti nella stessa misura di quello tecnico e medico di

radiologia;

che il giudice remittente, nel prospettare i suoi dubbi di

legittimità costituzionale, ha preso le mosse da una interpretazione

dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 del 1990 secondo cui

l'indennità di rischio radiologico di L. 200.000 ed il diritto al

congedo aggiuntivo spettano esclusivamente ai medici e tecnici di

radiologia e non anche agli altri dipendenti sottoposti con

continuità al rischio di radiazioni;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata,

così interpretata, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione perché riserverebbe un trattamento diversificato "a due

categorie di personale che sostanzialmente versano nella medesima

situazione" rispetto al rischio radioattivo;

che, inoltre, la norma impugnata violerebbe anche l'art. 32

della Costituzione in quanto l'indennità prevista per il personale

medico e tecnico di radiologia non rappresenta una monetizzazione del

rischio, ma un concorso per le maggiori spese affrontate da tale

personale, a scopo profilattico e terapeutico, mentre il congedo

aggiuntivo ha anch'esso una finalità profilattica e terapeutica;

che, infine, la disposizione denunciata sarebbe irragionevole

"perché senza giustificato motivo ed illogicamente non prevede gli

stessi benefici e non ha le stesse finalità profilattiche e

terapeutiche nei confronti di quei dipendenti che sono sottoposti al

rischio di radiazioni al pari dei medici e tecnici di radiologia";

che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata.

Considerato che con la sentenza n. 343 del 1992 questa Corte ha

già dichiarato infondata identica questione di legittimità

costituzionale sul rilievo che l'indennità di rischio da radiazioni

prevista dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1988 n. 460 spetta nella

misura piena non solo al personale medico e tecnico di radiologia

(per il quale sussiste una presunzione assoluta di rischio

giustificata dall'inerenza del rischio radiologico alle mansioni), ma

anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore

radiologico, sono esposti ad un rischio non minore, per continuità

ed intensità, di quello sostenuto dal personale di radiologia;

che il giudice a quo nella sua ordinanza di rinvio ripropone,

senza introdurre nuove argomentazioni, la questione di

costituzionalità dell'art. 1 della legge n. 460 del 1988 già

ritenuta infondata da questa Corte;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1958, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 del 27

ottobre 1988 (Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n.

416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da

radiazioni per i tecnici di radiologia medica) sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per la Toscana, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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