Corte costituzionale

Sentenza n. 343/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1992 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della rt. 1 commi

secondo e terzo della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed

integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente

l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici

di radiologia medica), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno

1991 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso promosso da

Giorgio Ara ed altri contro l'Unità sanitaria locale n. 6 di

Gallarate ed altri, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio promosso da Giorgio Ara ed altri contro l'Unità

sanitaria locale n. 6 di Gallarate ai fini dell'annullamento della

deliberazione del Comitato di gestione n. 1207/6641 del 17 luglio

1990 - mediante la quale è stata attribuita unicamente al personale

medico e tecnico di radiologia e di medicina nucleare l'indennità

mensile di lire 200.000 (con il congedo aggiuntivo di 15 giorni

previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 130 del 1969), riservando invece

al restante personale esposto al rischio di radiazioni ionizzanti

un'indennità mensile di lire 50.000 (senza diritto al congedo

aggiuntivo) - il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,

con ordinanza in data 26 giugno 1991 (R.O. n. 150 del 1992), ha

sollevato, in relazione agli artt. 3, 97 e 32 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale delle disposizioni contenute

nei commi secondo e terzo dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n.

460, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n.

416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da

radiazioni per i tecnici di radiologia medica".

2. - Nell'ordinanza di rinvio si espone che tutti i ricorrenti -

operando abitualmente in zone controllate, ai sensi dell'art. 9,

lett. e), della legge n. 185 del 1964 - percepivano, anteriormente

alla legge n. 460 del 1988, l'indennità di rischio radiologico e

fruivano del congedo aggiuntivo di 15 giorni annui.

L'indennità di rischio in questione era stata istituita a favore

dei tecnici di radiologia dalla legge n. 416 del 1968 ed era stata

successivamente estesa, grazie agli accordi collettivi relativi al

personale degli ospedali e delle unità sanitarie locali, a tutto il

personale sottoposto con continuità al rischio di radiazioni

ionizzanti, per essere tenuto a prestare la propria opera in modo

permanente in zone controllate.

L'art. 58 del D.P.R. n. 270 del 1987 aveva, infine, previsto la

concessione dell'indennità di rischio radiologico sia ai medici e

tecnici di radiologia sia agli altri dipendenti soggetti allo stesso

rischio, attribuendo ad una speciale commissione, istituita dal

coordinatore sanitario, l'individuazione del personale appartenente a

questa seconda categoria: con l'effetto di "riconoscere che

l'indennità di rischio radiologico (e, conseguentemente, il congedo

aggiuntivo speciale previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 130 del 1969)

spettava a tutto il personale che opera in modo continuativo in zone

controllate a prescindere dalla qualifica rivestita".

Ad avviso del giudice remittente, le disposizioni contenute nei

commi secondo e terzo dell'art. 1 della legge n. 460 del 1988

avrebbero radicalmente modificato il regime dell'indennità di

rischio radiologico, introducendo, nell'ambito del personale esposto

al rischio, una bipartizione tra il personale medico e tecnico di

radiologia - il solo ritenuto in via esclusiva esposto

professionalmente al rischio radiologico - ed il restante personale,

per il quale è prevista l'ipotesi di esposizione al rischio solo in

modo discontinuo, temporaneo o a rotazione.

Con la conseguenza - sempre ad avviso del T.A.R. remittente - che

l'indennità di rischio di lire 200.000 mensili (erogata a titolo di

concorso alle spese per fini profilattici e terapeutici), nonché il

diritto al congedo suppletivo di 15 giorni previsto dal d.P.R. n. 130

del 1969, verrebbero oggi riconosciuti soltanto ai dipendenti che

rivestono la qualifica di tecnico o di medico di radiologia.

Introducendo questa limitazione dell'indennità di rischio

radiologico, le disposizioni impugnate violerebbero gli artt. 3, 97 e

32 della Costituzione. Esse, infatti, assoggetterebbero ad un

trattamento giuridico ed economico diverso lavoratori ospedalieri che

si trovano nella stessa situazione di rischio rispetto alle

radiazioni ionizzanti, senza offrire pari protezione alla salute

degli stessi. La stessa la normativa risulterebbe, inoltre,

irragionevole "nella parte in cui pretende di individuare il

personale professionalmente esposto al rischio radiologico sulla base

della qualifica rivestita anziché sulla base dell'accertamento da

parte di organismi tecnici dei presupposti oggettivi dell'esposizione

al rischio rappresentati dalle particolari modalità di esplicazione

abituale dell'attività lavorativa in zona controllata". Criterio,

quest'ultimo, adottato anche dal d.P.R. n. 185 del 1964, che

individua i lavoratori esposti al rischio in base alla situazione

oggettiva in cui gli stessi operano.

3. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione

sia dichiarata infondata. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con

l'ordinanza in esame, solleva questione di legittimità

costituzionale nei confronti delle disposizioni contenute nei commi

secondo e terzo dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 460

(Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416,

concernente l'istituzione della indennità di rischio da radiazioni

per i tecnici di radiologia medica), in riferimento agli artt. 3, 97

e 32 della Costituzione.

Secondo il giudice remittente le norme denunciate - per il fatto

di limitare al solo personale medico e tecnico di radiologia

l'indennità di rischio radiologico pari a lire 200.000 mensili lorde

(con il congedo aggiuntivo di quindici giorni previsto dall'art. 36

del d.P.R. n. 130 del 1969) e di riservare, invece, a tutto il

restante personale esposto al rischio di radiazioni ionizzanti una

indennità mensile lorda di lire 50.000 (senza diritto al congedo

aggiuntivo) - assoggetterebbero ad un trattamento ingiustificatamente

differenziato lavoratori ospedalieri esposti allo stesso rischio

radiologico, ma distinti dalla legge, ai fini della misura

dell'indennità, sulla base della sola qualifica rivestita e non

dell'effettiva esposizione al rischio. Da qui l'asserito contrasto

delle disposizioni impugnate con gli artt. 3, 97 e 32 della

Costituzione.

2. - La questione non è fondata nei termini che verranno di

seguito precisati.

La prima delle norme denunciate (art. 1, secondo comma, della

legge 27 ottobre 1988, n. 460) eleva da lire 30.000 a lire 200.000

mensili lorde l'importo dell'indennità di rischio da radiazioni,

istituita dalla legge 28 marzo 1968, n. 416. Tale norma stabilisce

altresì che l'indennità così aumentata spetta "al personale medico

e tecnico di radiologia di cui al comma primo dell'art. 58 del d.P.R.

20 maggio 1987, n. 270", e cioè ai medici e tecnici radiologi

sottoposti con continuità all'azione di sostanze ionizzanti o

adibiti ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente.

La seconda norma impugnata (art. 1, terzo comma, L. n. 460)

prevede, poi, che al personale sanitario esposto a rischio in modo

discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente

o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale

di radiologia, spetta - previo accertamento dell'apposita commissione

istituita ai sensi del comma quarto dell'art. 58 del d.P.R. n. 270

del 1987 - un'indennità mensile lorda di lire 50.000.

Come in precedenza accennato, il giudice remittente ritiene che

tali norme attribuiscano l'indennità di rischio da radiazioni nella

misura più elevata unicamente al personale medico e tecnico di

radiologia, con l'esclusione di ogni altra posizione lavorativa. Al

restante personale sanitario non inquadrato nel settore radiologico,

ma esposto al rischio di radiazioni ionizzanti (personale da

individuare attraverso la procedura regolata dall'art. 58, quarto

comma, del d.P.R. n. 270 del 1987), spetterebbe, invece, in ogni

caso, soltanto l'indennità nella misura ridotta di lire 50.000

mensili.

Questa interpretazione delle norme impugnate - sulla quale il

giudice remittente fonda il suo dubbio di incostituzionalità - non

può essere condivisa.

È vero, infatti, che la disciplina posta dall'art. 1, secondo

comma, della legge n. 460 sottintende, per il personale medico e

tecnico di radiologia, una presunzione normativa di esposizione al

rischio da radiazioni ionizzanti: presunzione che viene a trovare la

sua corretta giustificazione nell'inerenza di tale rischio alle

mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita e che

comporta, di conseguenza, l'attribuzione automatica dell'indennità

nella misura più elevata. Ma - diversamente da quanto assume il

giudice a quo - la presunzione assoluta di rischio che vale per il

personale di radiologia - ove venga correlata alla disciplina posta

dal terzo comma dell'art. 1 con riferimento alle altre categorie di

personale esposte al rischio "in modo discontinuo, temporaneo o a

rotazione" - non è tale da escludere la presenza, all'interno di

tali categorie, di posizioni lavorative individuali pienamente

assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio

radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei

medici e tecnici di radiologia e destinate, pertanto, a godere -

previo accertamento da parte della commissione di cui all'art. 58 del

d.P.R. n. 270 del 1987 - dell'indennità di rischio nella misura più

elevata. Si tratta di posizioni del tutto peculiari proprie di

lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, possono

in via eccezionale usufruire della disciplina dettata a protezione

dei medici e dei tecnici di radiologia, in ragione di una accertata

esposizione ad un rischio non minore, per continuità ed intensità,

di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia.

Tale interpretazione del secondo comma dell'art. 1 della legge n.

460 si impone, d'altro canto, anche in considerazione della

particolare natura dell'indennità di rischio radiologico, che --

come più volte sottolineato nel corso dei lavori preparatori della

legge - non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve

essenzialmente ad una funzione di prevenzione, venendo a

rappresentare un concorso alle spese che l'operatore sanitario deve

affrontare a scopo profilattico o terapeutico, al fine di ridurre i

rischi da esposizione. La finalità di prevenzione propria

dell'indennità di rischio da radiazioni può essere, di conseguenza,

compiutamente realizzata solo se - nella attribuzione della stessa

indennità - venga valorizzato, anche al di là della qualifica

rivestita, il dato della effettiva esposizione al rischio, connesso

all'esercizio non occasionale né temporaneo di determinate mansioni.

Così interpretate le norme che formano oggetto di impugnativa si

sottraggono alle censure di incostituzionalità prospettate

nell'ordinanza di rinvio, dal momento che le stesse - contrariamente

a quanto ritenuto dal giudice remittente - consentono di attribuire,

senza ingiustificate disparità di trattamento, l'indennità di

rischio nella misura piena anche ad operatori sanitari diversi da

quelli indicati dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 460 del

1988, ove risulti accertata la loro effettiva esposizione ad un

rischio da radiazioni ionizzanti non inferiore a quello cui si trova

normalmente esposto il personale medico e tecnico di radiologia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi secondo e terzo,

della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (Modifiche ed integrazioni alla

legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle

indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia

medica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 32 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la

Lombardia, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:343 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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