Gli artt. 67, primo comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, 16, primo comma della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e 112, primo comma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui dispongono che l'azione per conseguire dalla INAIL la rendita per l'inabilità permanente si prescrive nel termine triennale, non contrastano con il diritto dei lavoratori ad ottenere adeguati mezzi di vita in caso di infortunio o malattia, di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Invero questa Corte, in numerose decisioni, ha già affermato che tale norma costituzionale "attiene all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'infortunato, piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse siano tali da comprometterne il conseguimento", ed ha ritenuto pienamente legittime le regole con cui, nel rispetto degli altri precetti costituzionali, "viene condizionata l'insorgenza di dati diritti o di questi è disciplinato l'esercizio" (sent. n. 10 del 1970 e n. 80 del 1971). Non sussiste qui l'illegittimità denunciata posto che la norma impugnata nel sancire il termine triennale di prescrizione decorrente, di regola, dalla manifestazione della malattia professionale, assolve, nel contempo, a due esigenze facenti capo all'INAIL e all'assicurato: quella di mettere l'Istituto in condizioni di dar corso alla procedura di accertamento dell'indennizzabilità della malattia professionale, poco tempo dopo che questa si sia in fatto manifestata, e quell'altra, propria dell'assicurato, di conseguire con prontezza le prestazioni, tra cui la rendita per inabilità permanente. La disposizione, inoltre, costituisce applicazione del principio secondo cui la prescrizione è un modo generale d'estinzione dei diritti, il quale, per l'esigenza di certezza che tocca qualunque diritto, opera anche nei confronti di quelli costituzionalmente garantiti (sent. n. 63 del 1966).
Art. 38 cost. · Art. 16 Modifiche e integrazione al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali", e successive modificazioni ed integrazioni · Art. 112 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali