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Il primo comma dell'articolo 67 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e' sostituito dal seguente: "L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente decreto si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale". La norma di cui al precedente comma si applica anche alle controversie non ancora definite con sentenza passata in giudicato alla data del 11 luglio 1962.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1963 al 17 luglio 1969

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 116/1969

    Ha colpito questo articolo
    8 luglio 1969

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 67, comma primo del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali) nella parte in cui dispone che l'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente si prescrive col decorso del termine ivi previsto anche nel caso in cui entro lo stesso termine tale inabilità non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile. In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è illegittimo l'art. 16, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15 (modifiche e integrazioni al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765) e l'art. 112, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

    Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 16 Modifiche e integrazione al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali", e successive modificazioni ed integrazioni · Art. 112 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 33/1974

    Questione infondata
    13 febbraio 1974

    Gli artt. 67, primo comma, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, 16, primo comma della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e 112, primo comma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui dispongono che l'azione per conseguire dalla INAIL la rendita per l'inabilità permanente si prescrive nel termine triennale, non contrastano con il diritto dei lavoratori ad ottenere adeguati mezzi di vita in caso di infortunio o malattia, di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Invero questa Corte, in numerose decisioni, ha già affermato che tale norma costituzionale "attiene all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'infortunato, piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse siano tali da comprometterne il conseguimento", ed ha ritenuto pienamente legittime le regole con cui, nel rispetto degli altri precetti costituzionali, "viene condizionata l'insorgenza di dati diritti o di questi è disciplinato l'esercizio" (sent. n. 10 del 1970 e n. 80 del 1971). Non sussiste qui l'illegittimità denunciata posto che la norma impugnata nel sancire il termine triennale di prescrizione decorrente, di regola, dalla manifestazione della malattia professionale, assolve, nel contempo, a due esigenze facenti capo all'INAIL e all'assicurato: quella di mettere l'Istituto in condizioni di dar corso alla procedura di accertamento dell'indennizzabilità della malattia professionale, poco tempo dopo che questa si sia in fatto manifestata, e quell'altra, propria dell'assicurato, di conseguire con prontezza le prestazioni, tra cui la rendita per inabilità permanente. La disposizione, inoltre, costituisce applicazione del principio secondo cui la prescrizione è un modo generale d'estinzione dei diritti, il quale, per l'esigenza di certezza che tocca qualunque diritto, opera anche nei confronti di quelli costituzionalmente garantiti (sent. n. 63 del 1966).

    Art. 38 cost. · Art. 16 Modifiche e integrazione al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali", e successive modificazioni ed integrazioni · Art. 112 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-01-19;15~art16 · fonte del testo

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