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I magistrati che hanno conseguito la valutazione favorevole sono nominati magistrati di Cassazione secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianita'. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 20, la nomina produce effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianita' prevista dall'articolo 4. Nel caso previsto dall'articolo 6 la nomina ha effetto dalla data di compimento del triennio che precede la valutazione favorevole.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza del 7 - 10 maggio 1982 n. 86 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1982 n. 137) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 7 nella parte in cui prevede che la conseguita valutazione favorevole comporti la nomina a magistrato di cassazione, indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, anziche' la sola attribuzione del corrispondente trattamento economico e la dichiarazione dell'idoneita' ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina".

Testo in vigore dal 21 maggio 1982 al 28 luglio 2006

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 86/1982

    Ha colpito questo articolo
    10 maggio 1982

    Il sistema di nomina a magistrato di cassazione e` caratterizzato dalla scissione dell'attribuzione della qualifica dalla assegnazione dei corrispondenti uffici: infatti, la valutazione favorevole dei magistrati d'appello, con sette anni di anzianita`, comporta in modo immediato la loro nomina a magistrati di cassazione e il collocamento nel rispettivo ruolo, indipendentemente da alcuna disponibilita` di posti; a cio`, inoltre, non si accompagna la previsione che il conferimento delle funzioni, per la copertura dei posti che si rendano vacanti, sia preceduta da una rinnovata valutazione delle attitudini dei magistrati in questione da parte del Consiglio superiore della magistratura, al quale null'altro spetta che l'obbligo di trarre, a favore del piu` anziano in ruolo fra i vari aspiranti, le necessarie conseguenze della valutazione gia` espressa nei suoi confronti. Tale sistema di progressione in carriera lede il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, di cui agli artt. 97 e 105 Cost., e quello secondo cui i magistrati si distinguono soltanto per diversita` di funzioni, di cui all'art. 107, terzo comma, Cost., nel suo significato originario e peculiare. Inoltre, mentre l'ordinamento processuale e giudiziario puo` ben formare oggetto delle piu` varie riforme legislative (a condizione che non si violino altri precetti costituzionali) per tutto cio` che riguarda le funzioni e i giudici di merito, viceversa le leggi ordinarie non possono disporre delle funzioni costituzionalmente riservate alla Corte di cassazione (art. 111, secondo e terzo comma, Cost.); ne` possono dunque trascurare un siffatto motivo di diversita` funzionale, nell'attribuire la qualifica di magistrato di cassazione, tanto piu` che questi giudici vengono distintamente considerati dalla stessa Costituzione (artt. 106, terzo comma, e 135, primo e secondo comma) con sicuro riferimento ai soli magistrati investiti delle corrispondenti funzioni. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 97, primo comma, 105 e 107, terzo comma, Cost., l'art. 7 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, nella parte in cui prevede che la conseguita valutazione favorevole comporti la nomina a magistrato di cassazione, indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, anziche` la sola attribuzione del corrispondente trattamento economico e la dichiarazione dell'idoneita` ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina; nonche` l'art. 10 della legge predetta, relativamente alle parole "secondo l'ordine di collocamento in ruolo", e nella parte in cui non prevede che la nomina a magistrato di cassazione, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 7, sia contestuale al conferimento delle relative funzioni.

    Art. 21 Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori · Art. 3 cost. · Art. 7 Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori · Art. 10 Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 21 maggio 1982

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1973 al 21 maggio 1982.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza del 7 - 10 maggio 1982 n. 86 (in G.U. 1a s.s. 20/05/1982 n. 137) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 7 nella parte in cui prevede che la conseguita valutazione favorevole comporti la nomina a magistrato di cassazione, indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, anziche' la sola attribuzione del corrispondente trattamento economico e la dichiarazione dell'idoneita' ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina".

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urn:nir:stato:legge:1973-12-20;831~art7 · fonte del testo

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