Art. 8 — Rinuncia alla nomina
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 aprile 2006 n. 160.
Abrogato dal 28 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 aprile 2006 n. 160.
Abrogato dal 28 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1973 al 28 luglio 2006. 60 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di Cassazione deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. In tale caso la nuova nomina e' conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo, trascorso il quale il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 5 APRILE 2006 N. 160
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-20;831~art8 · fonte del testo
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