Art. 5 — Conferimento di uffici direttivi ai magistrati di Corte d'appello
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Abrogato dal 28 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Abrogato dal 28 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 1989 al 28 luglio 2006. 69 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Possono essere conferiti ai magistrati di corte di appello, gli uffici direttivi di:
tolto: 1) presidente dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni e procuratore della Repubblica presso i tribunali medesimi;
tolto: 2) pretore nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e procuratore della Repubblica presso le stesse preture. Per la destinazione alle predette funzioni, il Consiglio superiore della magistratura puo' chiedere il parere ai competenti Consigli giudiziari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 5 APRILE 2006, N. 160
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-07-25;570~art5 · fonte del testo
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