Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1982

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/05/1982 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 20

dicembre 1973, n. 831 (Norme per la nomina a magistrato di cassazione)

promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1977 e il 3 luglio 1979 dal

Consiglio di Stato - Sez. IV giurisdizionale, sui ricorsi proposti da

Lucentini Sergio ed altri e da Torella di Romagnano Andrea contro il

Ministero di Grazia e Giustizia ed altri, rispettivamente iscritte al

n. 291 del registro ordinanze 1978 e al n. 56 del registro ordinanze

1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del

1978 e n. 85 del 1980.

Visti l'atto di costituzione di Lucentini Sergio ed altri e gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore

Livio Paladin;

Uditi l'avv. Umberto Coronas, per Lucentini Sergio ed altri e gli

avvocati dello Stato Piergiorgio Ferri e Carlo Carbone, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Sergio Lucentini ed altri, consiglieri di corte d'appello

nominati consiglieri di cassazione ai sensi dell'art. 21, sesto comma,

della legge 20 dicembre 1973, n. 831, chiedevano al TAR per il Lazio

l'annullamento dei rispettivi provvedimenti di nomina, limitatamente

alla loro decorrenza giuridica: sostenendo l'illegittimità

costituzionale del predetto comma sesto dell'art. 21, in riferimento

all'art. 3 Cost. Ma i ricorsi venivano respinti dall'adito Tribunale,

previa dichiarazione della manifesta infondatezza delle censure in

esame.

Avverso tale sentenza, gli interessati hanno proposto appello al

Consiglio di Stato, insistendo nell'assunto che le loro nomine a

magistrati di cassazione sarebbero state operate in applicazione di una

norma costituzionalmente illegittima. La decorrenza giuridica delle

nomine stesse, fissata al momento dell'entrata in vigore della legge n.

831 del 1973 quanto ai "magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano

partecipato ad alcuno scrutinio per la nomina a magistrati di

cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria", determinerebbe

infatti una irragionevole equiparazione dei ricorrenti con i colleghi

che in sede di scrutinio avessero riportato un giudizio sfavorevole; e

li discriminerebbe, d'altro lato, rispetto ai magistrati che

all'entrata in vigore della legge n. 831 avessero già maturato

l'anzianità di sette anni, prevista dall'art. 4 della legge stessa, ma

non l'anzianità di nove anni, richiesta per la partecipazione allo

scrutinio dalla legge n. 1 del 1963: magistrati per i quali l'art. 21,

quinto comma, della legge n. 831 fa decorrere gli effetti giuridici

della nomina dal compimento dei sette anni di anzianità.

La quarta sezione del Consiglio di Stato ha per altro ritenuto di

non poter delibare la non manifesta infondatezza delle censure proposte

dai ricorrenti, senza una previa verifica della "ragionevolezza" del

procedimento di nomina, contemplato dalla legge n. 831 del 1973; ed ha

pertanto impugnato con ordinanza emessa il 2 dicembre 1977 - l'intero

"sistema di progressione a magistrato di cassazione", previsto dalla

legge stessa, "nella parte in cui deferisce al Consiglio superiore il

potere di attribuire (oltre ad una classe di stipendio che non viene in

discussione) la nomina a magistrato di cassazione, senza il

conferimento delle corrispondenti funzioni". Tale sistema sarebbe

infatti "ispirato nella sua concezione di fondo ad una completa e

totale divaricazione tra l'esercizio effettivo delle funzioni di

magistrato di cassazione e l'attribuzione della corrispondente

qualifica", che ormai si sostanzierebbe "nel conferimento quasi

automatico di un titolo e di una classe di stipendio",

indipendentemente dalla spettanza delle funzioni medesime, tanto è

vero - precisa l'ordinanza - che nel 1977, su 505 posti di ruolo,

risultavano nominati 1912 magistrati di cassazione.

Di qui discenderebbe la violazione del principio fissato dal terzo

comma dell'art. 107 Cost., per cui "i magistrati si distinguono fra

loro soltanto per diversità di funzioni": con chiaro riferimento -

assume il giudice a quo - al "dato oggettivo desumibile dalla effettiva

incardinazione del magistrato in un ufficio". E, mentre per la

magistratura di merito l'unificazione sostanzialmente disposta dalla

legge n. 570 del 1966 sarebbe "avvenuta sulla base di una asserita

identità di funzioni", altrettanto non potrebbe dirsi per l'ufficio in

esame, poiché lo vieterebbero le "concrete funzioni inerenti al

sindacato giurisdizionale della Corte Suprema" e la "posizione che ad

essa è riconosciuta dalla Costituzione" (ex artt. 104, quarto comma,

106, terzo comma, 111 secondo e terzo comma, 135, primo e secondo

comma). Da questa particolare posizione emergerebbe, dunque, "che le

funzioni relative all'ufficio di consigliere di cassazione sono quelle

e solo quelle esercitate dai magistrati effettivamente destinati alla

Corte di cassazione e che soltanto ad essi spetta la qualifica di

magistrati di cassazione, ai sensi dell'art. 107, terzo comma, Cost.".

Una volta ridimensionato l'attuale sistema di progressione,

risolvendolo nella pura e semplice attribuzione di una superiore classe

di stipendio, potrebbe poi accogliersi - secondo l'ordinanza di

rimessione - la richiesta dei ricorrenti, intesa ad evitare un loro

scavalcamento da parte di colleghi meno anziani. Appunto in questo

senso, all'annullamento della legge n. 831, nella parte concernente la

detta progressione, dovrebbe seguire l'annullamento dell'art. 21, sesto

comma: che il Consiglio di Stato impugna pertanto, con riferimento

all'art. 3 Cost., "in via subordinata e condizionata

all'accoglimento"dell'impugnativa principale.

2. - I ricorrenti, costituitisi nel presente giudizio, hanno invece

precisato di non essere interessati a coltivare la questione principale

di legittimità, sollevata d'ufficio dal giudice a quo; ed anzi ne

hanno messo in dubbio la rilevanza, insistendo soltanto nell'originaria

richiesta di annullamento dell'art. 21, sesto comma, che essi

considerano lesivo dell'esigenza costituzionale di "trattamento uguale

delle situazioni uguali" e di "trattamento differenziale delle

situazioni diverse".

Da un lato, sarebbe illegittimo l'aver equiparato, in deroga al

"nuovo principio della decorrenza della promozione in Cassazione dal

compimento del settimo anno di anzianità nella qualifica di magistrato

d'appello", i magistrati che non avessero partecipato ai vecchi

scrutinii e quelli che vi fossero stati bocciati: solo nel secondo e

non nel primo caso, infatti, il ritardo della promozione potrebbe esser

giustificato dal suo "carattere in senso lato sanzionatorio" o

dall'opportunità di consentire comunque che i soggetti già ritenuti

inidonei abbiano il tempo di dare la prova della loro conseguita

idoneità. D'altro lato, sarebbe arbitrario l'avere previsto per i

ricorrenti un regime diverso e deteriore nei confronti di altri

magistrati d'appello, meno anziani di essi, che non erano in grado di

partecipare ai vecchi scrutinii: poiché ne derivererebbero,

rispettivamente, un premio ed una sanzione del tutto immotivati, data

la facoltatività della partecipazione di cui trattasi.

3. - L'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce

a sua volta che l'impugnativa principale del Consiglio di Stato sarebbe

irrilevante, in quanto eccederebbe il petitum (ad un punto tale che

l'accoglimento di essa determinerebbe non già il conseguente

accoglimento dei ricorsi, bensì l'annullamento delle stesse nomine dei

ricorrenti a magistrati di cassazione).

In ogni caso, l'impugnativa principale sarebbe infondata, poiché

l'art. 107, terzo comma, della Costituzione garantirebbe l'indipendenza

dei giudici, anche nei loro reciproci rapporti, ma non "la

contestualità tra qualifica e funzione". E nessun attentato

all'indipendenza arrecherebbe la legge impugnata, ritardando il

conferimento della funzione medesima; ché anzi tale legge, operando lo

"sradicamento" del principio della carriera, toglierebbe di mezzo "uno

strumento pericolosamente lesivo... della libertà dei giudici",

utilizzabile dai superiori per "interventi diretti o pressioni ed

influenze indirette", nonché suscettibile di determinare nel singolo

magistrato "processi di autocondizionamento e sudditanza psicologica".

Del pari, sarebbe infondata la questione proposta in via

subordinata, poiché i magistrati che si fossero sottratti agli

scrutinii, per una libera scelta comunque motivata, non potrebbero ora

pretendere un identico (o addirittura un migliore) trattamento di

quanti vi avessero partecipato con successo. Diversamente, infatti, si

produrrebbe una "diseguaglianza di segno opposto", non solo nei

confronti di quanti erano stati sfavorevolmente giudicati, ma rispetto

agli stessi magistrati di cui al quinto comma dell'art. 21.

4. - In vista della pubblica udienza del 21 gennaio 1981, i

ricorrenti hanno depositato una memoria, traendo argomento dal disegno

di legge n. 2115/Senato, presentato il 22 maggio 1975, per modificare

l'art. 21, quinto e sesto comma, della legge n. 831 del 1973, nel senso

auspicato dagli interessati.

Per altro, dopo essere stata discussa nell'udienza predetta, la

causa in esame è stata rinviata a nuovo ruolo - mediante l'ordinanza

n. 172 del 1981 - ed è stata quindi ridiscussa nella pubblica udienza

del 24 marzo 1982. In tale occasione, tanto l'Avvocatura dello Stato

quanto la difesa dei ricorrenti hanno insistito nella richiesta che la

Corte dichiari preliminarmente inammissibile, per irrilevanza, la

questione sollevata in via principale dalla quarta sezione del

Consiglio di Stato; ed hanno comunque sostenuto l'infondatezza della

questione medesima.

5. - Nel corso di un altro giudizio promosso da Andrea Torella di

Romagnano, magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive

superiori, che il Consiglio superiore della magistratura non aveva

assegnato ad alcun corrispondente ufficio, la quarta sezione del

Consiglio di Stato ha quindi riproposto - con ordinanza emessa il 3

luglio 1979 - l'impugnativa dell'intera legge n. 831 del 1973: sia pure

con particolare riguardo - come si precisa nel dispositivo - agli artt.

7, 9, 10, 14, 17, 18 e 21.

L'ordinanza premette che, nel giudizio a quo, risulterebbe proposta

"una controversia circa l'assegnazione di un magistrato ad un

determinato ufficio (presidente di sezione della Corte d'appello di

Milano) corrispondente a funzioni divergenti sia da quelle non ancora

esercitate proprie della qualifica da lui rivestita sia da quelle

ancora esercitate in quanto precedenti alla nomina alla qualifica"

stessa. Ma la circostanza che i magistrati possano trovarsi ad

esercitare funzioni non corrispondenti alle qualifiche determinerebbe

fra loro "un duplice ordine di distinzioni e di assimilazioni":

"magistrati, cioè, con qualifiche diverse ed in reciproca collocazione

gerarchica" si troverebbero "ad esercitare funzioni identiche o di

identico livello"; "magistrati, invece, con qualifiche identiche o

equivalenti" eserciterebbero funzioni "di collocazione giurisdizionale

diversa".

Da ciò conseguirebbe, in primo luogo, la violazione del terzo

comma dell'art. 107 Cost., in cui si porrebbe, circa i magistrati, "il

divieto tanto di una loro collocazione gerarchica (sia pure soltanto

nominale) nell'ambito di funzioni identiche o equivalenti ed in base ad

elementi a queste estranei, tanto di loro assimilazioni (sia pure

soltanto nominali)... nonostante la diversità delle funzioni

esercitate". Nel medesimo senso, sarebbe inoltre violato l'art. 3,

primo comma, data la diversificazione delle qualifiche a fronte di

funzioni identiche od equivalenti e data, per contro, l'identità delle

qualifiche stesse a fronte di funzioni diverse.

E ne risulterebbe infine una lesione del principio di "buon

andamento dell'amministrazione della giustizia", desumibile dall'art.

97, primo comma, della Costituzione. "La legge in esame" - osserva

infatti il giudice a quo - "preordina la valutazione della personalità

di ciascun magistrato sotto il profilo professionale, ai fini della

nomina a magistrato di cassazione, senza alcuno specifico riferimento

alle funzioni relative, il cui conferimento è svincolato dal momento

di tale nomina"; sicché le valutazioni operate all'atto del

conferimento stesso, se subordinate a quelle già compiute all'atto

della nomina, prescindono dall'esigenza di una comparazione fra i vari

magistrati interessati, e se rinnovate, determinano la possibilità di

un contrasto con le valutazioni precedenti, venendo in sostanza ad

invalidare - come verificatosi appunto nel caso in questione - l'ordine

di collocamento in ruolo.

6. - Tutte queste censure sono state contestate dall'intervenuto

Presidente del Consiglio, con argomentazioni analoghe a quelle testé

ricordate, quanto al parametro rappresentato dall'art. 107, terzo

comma.

Considerazioni del medesimo genere farebbero poi ritenere infondato

il riferimento all'art. 3, primo comma, poiché "l'assoluta

parificazione fra magistrati" riguarderebbe "soltanto le funzioni

giurisdizionali e gli atti che dall'esercizio di quelle funzioni

derivano, non certamente la posizione che i magistrati stessi - oltre e

fuori da quella funzione - occupano nell'ordinamento giudiziario". Del

pari, sarebbe destituito di fondamento il preteso contrasto fra la

legge impugnata e l'art. 97 Cost., dato che l'ordinamento dello stato

giuridico dei magistrati non violerebbe - quanto all'oggetto del

presente giudizio della Corte - "il principio della riserva di legge

posta dal costituente a garanzia dell'ordinato andamento dei pubblici

uffici".

7. - Discussa nella pubblica udienza del 21 gennaio 1981, anche

questa causa è stata rinviata a nuovo ruolo - mediante la ricordata

ordinanza n. 172 del 1981 - e quindi ridiscussa nella pubblica udienza

del 24 marzo 1982. Considerato in diritto :

1. - Può essere disposta la riunione dei due giudizi instaurati

dalla quarta sezione del Consiglio di Stato, dal momento che le

ordinanze di rimessione propongono, in via principale od esclusiva,

questioni identiche o comunque affini.

Vero è che la prima di tali ordinanze (n. 291 del 1978) impugna,

in riferimento al solo terzo comma dell'art. 107 Cost., "il sistema di

progressione a magistrato di cassazione previsto dalla legge 20

dicembre 1973, n. 831, nella parte in cui deferisce al Consiglio

superiore il potere di attribuire (oltre ad una classe di stipendio che

non viene in discussione) la nomina a magistrato di cassazione senza il

conferimento delle corrispondenti funzioni"; per poi sollevare, in

subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, sesto

comma, della legge medesima, in riferimento al principio di

eguaglianza. Diversamente, la seconda ordinanza (n. 56 del 1980)

contesta senz'altro l'"intera legge" n. 831 del 1973, anche se il

dispositivo e la parte conclusiva della motivazione fanno specifico

richiamo agli artt. 7, 9, 10, 14, 17, 18, 21; e ciò, per asserita

violazione degli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, oltre che

dell'art. 107, terzo comma, della Carta costituzionale. Ma, in entrambi

i casi, la Corte è chiamata a valutare - se non altro in prima linea -

censure sostanzialmente comuni: che attengono, pur sempre, alla

legittimità delle norme sulla carriera dei magistrati, introdotte

dalla legge n. 831, con particolare riguardo alla scissione fra la

nomina ed il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione.

2. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità

per difetto di rilevanza, avanzata dall'Avvocatura dello Stato e poi

riproposta nella pubblica udienza da parte della difesa dei ricorrenti,

circa la questione sollevata in via principale dalla prima delle dette

ordinanze.

In effetti, nel giudizio a quo non si tratta di applicare altro che

una particolare disposizione transitoria della legge n. 831, dettata

dall'art. 21, sesto comma. Le nomine dei ricorrenti a magistrati di

cassazione sono cioè messe in causa - come precisa la stessa ordinanza

in esame e come si è ricordato in narrativa - "limitatamente alla

decorrenza giuridica": poiché nei ricorsi veniva dedotto che questi

provvedimenti sarebbero stati adottati sulla base di una norma che agli

effetti giuridici li rendeva operativi "dall'entrata in vigore" della

legge n. 831, anziché dal compimento dell'anzianità di sette anni di

cui all'art. 4 della legge medesima (richiamato dall'art. 21, quarto e

quinto comma), violando così l'esigenza della parità di trattamento

dei vari interessati. Tale era, dunque, l'unico problema sottoposto al

giudizio del Consiglio di Stato. E non a caso, per motivare la

rilevanza dell'impugnativa principale, il Consiglio ha dovuto sostenere

di non poter nemmeno effettuare "una delibazione sommaria della non

manifesta infondatezza delle censure contenute nel ricorso in appello"

(ossia del preteso contrasto fra l'art. 3 Cost. e la norma transitoria

in discussione), senza previamente mettere in questione l'intera

normativa sulla "progressione a magistrato di cassazione", stabilita

agli effetti giuridici dalla legge n. 831: la quale rappresenta -

afferma testualmente l'ordinanza - "il fondamentale parametro di

valutazione della ragionevolezza delle norme che disciplinano il

passaggio dal vecchio al nuovo sistema di nomina".

Ma la motivazione non vale a dimostrare la necessaria esistenza di

un nesso di pregiudizialità fra il giudizio di legittimità

costituzionale che il Consiglio di Stato vorrebbe in tal senso

instaurare e la particolare controversia che a quel giudice spetta di

risolvere. Rispetto ad una questione di eguaglianza che investe - come

già si è notato - il solo sesto comma dell'art. 21, a paragone con la

disciplina prevista nel quarto e quinto comma dell'articolo medesimo,

il Consiglio ha infatti sollevato una questione autonoma e del tutto

diversa dalla prima: sia per il suo oggetto, che non riguarda più

l'interna coerenza della disciplina transitoria dettata dalla legge n.

831, bensì il sistema di nomina a magistrato di cassazione, in sé

considerato; sia per lo stesso parametro invocato, che non consiste

più nel principio generale di eguaglianza, bensì nel terzo comma

dell'art. 107 Cost.

Così ricostruita, la predetta questione di legittimità

costituzionale non è pregiudiziale rispetto a nessuna delle

valutazioni che il Consiglio di Stato è chiamato ad esprimere. Né a

renderla ammissibile basterebbe riscontrare una sorta di nesso logico,

che la colleghi al giudizio pendente dinanzi al Consiglio, poiché

l'art. 23 della legge n. 87 del 1953 non consente di coinvolgere nelle

impugnative - senza che il giudice a quo ne dimostri in alcun modo la

specifica incidenza ai fini del decidere - le più varie altre norme,

comunque correlate alla norma applicabile nel giudizio a quo.

A questo punto, d'altronde, non può ritenersi ammissibile

diversamente da ciò che ritengono l'Avvocatura dello Stato e la difesa

dei ricorrenti - neppure l'impugnativa dell'art. 21, sesto comma, della

legge n. 831. Per escluderlo, è infatti sufficiente considerare che

tale questione è stata sollevata come si legge nel dispositivo

dell'ordinanza di rimessione "in via subordinata e condizionata

all'accoglimento" della questione principale; e che il Consiglio di

Stato ha solo a questo patto ritenuto la non manifesta infondatezza

dell'impugnativa stessa: la quale non può dunque venire esaminata

dalla Corte, una volta precluso il giudizio sul complessivo "sistema di

progressione a magistrato di cassazione".

3. - Nessuna eccezione di ammissibilità è stata invece proposta

dall'Avvocatura dello Stato, quanto alla seconda delle ordinanze in

esame, che impugna senz'altro l'intera legge n. 831. Ma ciò non esime

la Corte dal verificare, d'ufficio, se tale questione sia rilevante, ed

eventualmente in quali limiti, agli specifici fini del giudizio a quo.

Ora, dalla stessa ordinanza risulta con chiarezza che la

controversia verte sull'assegnazione dell'ufficio di presidente di

sezione della Corte d'appello di Milano (cioè di una funzione

equiparata a quella di magistrato della Corte di cassazione, secondo

l'art. 4 n. 2 della legge 24 maggio 1951, n. 392): assegnazione dalla

quale il ricorrente lamenta di essere rimasto escluso - sebbene fosse

provvisto sia della nomina a magistrato di cassazione sia della nomina

alle funzioni direttive superiori - in deroga alle precedenze

risultanti dal ruolo di anzianità, di cui agli artt. 7, primo comma, e

10 della legge n. 831 del 1973. Quest'ultima, precisamente, è la sola

disposizione della legge n. 831 che venga richiamata nel ricorso per

contestare la legittimità del provvedimento impugnato, in base

all'assunto che essa imporrebbe al Consiglio superiore della

magistratura l'osservanza, senza alcun margine discrezionale,

dell'ordine di collocazione in ruolo,; ed è in tal senso che con il

ricorso si chiede non solo l'annullamento dell'atto medesimo, nonché

della previa deliberazione conciliare, ma anche l'annullamento della

risoluzione 13 maggio 1977, n. 2381, con la quale il Consiglio avrebbe

contraddetto la legge in esame, fissando una serie di criteri di

assegnazione difformi dalla legge stessa.

Dato l'oggetto del giudizio a quo, riesce evidente che la sorte di

esso non dipende dall'applicazione dell'intera legge 20 dicembre 1973,

n. 831, e nemmeno di una gran parte delle disposizioni puntualmente

indicate dal Consiglio di Stato. La sollevata questione di legittimità

costituzionale è infatti rilevante, stando alle testuali precisazioni

dell'ordinanza di rimessione, dal momento che i motivi del ricorso

"involgono l'esame dell'incidenza, ai fini del conferimento delle

funzioni relative alla qualifica di magistrato di cassazione,

dell'ordine di collocazione in ruolo con tale qualifica; della

legittimità della determinazione di autonomi criteri generali

amministrativi per il conferimento delle funzioni suddette rispetto

alla nomina alla qualifica; della coerenza di tali criteri con la

sopravvenuta nomina alle funzioni direttive superiori". Con ciò

stesso, però, l'impugnativa non si dimostra ammissibile, né quanto

alle norme sulla valutazione per la nomina a magistrato di cassazione,

dettate dagli artt. 1-6 della legge n. 831, né quanto alle norme degli

artt. 9 e 18, che prevedono la permanenza dei nominati - per difetto di

posti vacanti - nell'esercizio delle funzioni precedenti, né quanto

alle norme degli artt. 16-20, concernenti funzioni ed uffici direttivi

superiori che nella specie non vengono in questione, e meno ancora

quanto alle molte disposizioni transitorie che la legge in esame

contiene.

Per contro, l'impugnativa dev'esser riferita unicamente al

combinato disposto degli artt. 7 e 10, vale a dire alle norme che

disciplinano la nomina a magistrato di cassazione ed il successivo

conferimento delle relative funzioni, secondo l'ordine di collocamento

in ruolo: combinato disposto che il Consiglio di Stato censura - come

si desume dal contesto della motivazione - in quanto istitutivo di un

sistema caratterizzato dall'attribuzione di qualifiche, scissa dalla

contestuale assegnazione dei corrispondenti uffici; il che

comporterebbe una progressione automatica, tale che i magistrati di

cassazione nominati in base all'art. 7 avrebbero diritto a vedersi

conferire le funzioni di cui all'art. 10, senza che al Consiglio

superiore della magistratura spetti null'altro che l'obbligo di trarre,

a favore del più anziano in ruolo fra i vari aspiranti, le necessarie

conseguenze della valutazione già espressa nei suoi confronti, dopo

sette anni dalla nomina a magistrato d'appello. Pertanto, è in

relazione a questa disciplina che la proposta impugnativa può

considerarsi ammissibile.

4. - Per meglio valutare il merito delle censure prospettate dalla

seconda ordinanza del Consiglio di Stato, conviene anzitutto ricordare

i precedenti e l'iter formativo della legge n. 831, come pure gli esiti

cui questa legge ha concretamente dato luogo sino ad oggi.

Sul piano delle riforme dell'ordinamento giudiziario, nella parte

concernente lo stato giuridico dei magistrati, la premessa essenziale

della disciplina in esame è rappresentata dalla legge 25 luglio 1966,

n. 570. Preceduta a sua volta da una serie di dibattiti intesi a

superare i metodi tradizionali di selezione e di promozione, dai quali

eran fatti dipendere gli sviluppi della cosiddetta carriera dei

magistrati, questa legge ha infatti previsto che la "qualifica di

magistrato di Corte d'appello" venga attribuita ai magistrati di

tribunale, compiuti undici anni dalla relativa promozione, sulla sola

base di un "motivato parere del Consiglio giudiziario", riesaminato dal

Consiglio superiore della magistratura; ed ha ricollegato a tale

attribuzione la corrispondente nomina, produttiva di effetti giuridici

ed economici sin dal compimento della necessaria anzianità,

quand'anche tali magistrati debbano "per difetto di vacanza" -

continuare nell'esercizio delle funzioni precedenti (come dispongono,

rispettivamente, gli artt. 1 e 6 della legge predetta).

Va peraltro ricordato, in primo luogo, che l'art. 4, secondo comma,

della legge stessa domandava al Consiglio superiore (antecedentemente

alle modifiche introdotte dall'art. 4 della legge 19 febbraio 1981, n.

27) il compito di procedere all'effettivo conferimento delle funzioni

di magistrato d'appello, "tenendo conto delle attitudini e

dell'anzianità dei magistrati", con l'esclusione di progressioni

dipendenti dal solo decorso del tempo; in secondo luogo, che l'art. 8 e

l'annessa tabella A della legge n. 570 dispongono l'unificazione del

"ruolo organico dei magistrati di Corte d'appello e di tribunale",

innovando anche in tal senso rispetto alla legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Ciò che più conta, l'intera riforma concerne comunque la sola

magistratura di merito, nell'ambito della quale una semplificazione

delle categorie e dei ruoli dei magistrati era già stata operata, sia

pure in altri termini, dagli artt. 1 ed 8 della legge n. 392 del 1951,

mediante l'abolizione del ruolo dei pretori, collocati senz'altro nel

ruolo dei magistrati di tribunale. Ed appunto in questa prospettiva,

sia la relazione alla proposta di legge Breganze ed altri (n. 1745

Camera, presentata il 16 ottobre 1964), sia la conseguente relazione di

maggioranza per la IV Commissione della Camera dei deputati (presentata

alla Presidenza il 21 ottobre 1965), avvertivano invece l'esigenza di

tenere ben distinta la posizione dei magistrati di cassazione, in

quanto "giudici di diritto", titolari di funzioni non "intercambiabili

con le altre", diversamente da quelle di primo grado e di appello;

tanto da ipotizzare un ordinamento giudiziario imperniato sull'"unica

fondamentale distinzione" fra magistrati di merito e magistrati di

legittimità.

Già scalfita dalle promozioni in soprannumero (senza il

contestuale conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione),

di cui all'art. 5, terzo comma, della legge n. 1 del 1963 ed

all'articolo unico della legge n. 687 del 1967, tale distinzione è

stata però elusa a breve distanza di tempo, attraverso la legge n. 831

del 1973. Effettivamente, questa legge presuppone l'esistenza del

ruolo: dei magistrati di cassazione e del ruolo dei titolari delle

cosiddette funzioni direttive superiori, secondo la ricordata tabella

A, allegata alla legge n. 570 del 1966, e successive modificazioni. Ma

la "valutazione favorevole" dei magistrati d'appello, dotati di

un'anzianità di sette anni, comporta in modo immediato - agli effetti

giuridici oltre che economici - la loro nomina a magistrati di

cassazione ed il collocamento nel rispettivo ruolo (secondo l'ordine di

precedenza risultante dal ruolo di anzianità), indipendentemente da

alcuna disponibilità di posti, in virtù dell'art. 7, primo e secondo

comma; ed analogamente è stabilito dall'art. 17, circa i magistrati

dichiarati idonei e quindi nominati alle funzioni direttive superiori,

dopo otto anni dalla loro nomina a magistrati di cassazione. Inoltre, a

ciò non si accompagna la previsione che il conferimento delle

funzioni, per la copertura dei posti che si rendano vacanti, sia

preceduto da una rinnovata valutazione delle attitudini dei magistrati

in questione, ad opera del Consiglio superiore della magistratura

(sulla traccia del citato art. 4, secondo comma, della legge n. 570 del

1966). Tanto nell'art. 10 quanto nell'art. 19, ultimo comma, si prevede

invece - seccamente - che il conferimento sia disposto "secondo

l'ordine di collocamento in ruolo", di cui agli artt. 7 e 17: così

confermando l'avviso - più volte espresso nel corso dei lavori

preparatori, specialmente in seno alla IV Commissione della Camera dei

deputati - che la nuova legge fosse destinata ad introdurre, sotto

questo aspetto, un sistema di progressioni del tutto automatiche.

È infine indiscutibile che la legge n. 831 ha prodotto e sta

producendo un macroscopico e crescente divario tra il numero dei

nominati ed il numero dei posti disponibili, tale che la dissociazione

fra la nomina ed il conferimento delle relative funzioni costituisce

ormai la regola, sia per i magistrati di cassazione, sia per i titolari

di funzioni direttive superiori. Il 1 gennaio 1978, vale a dire al

tempo in cui fu deliberata l'assegnazione dell'ufficio cui si riferisce

il giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, i magistrati

provvisti delle qualifiche in questione ammontavano in totale a 2304.

Ed alla più recente data del 1 gennaio 1981, su un totale di 2664

unità, i ruoli comprendevano 1077 magistrati di cassazione, a fronte

di 505 posti, e 1587 magistrati di cassazione con funzioni direttive

superiori, a fronte di 102 posti.

In breve, nella sua struttura e nelle applicazioni che essa ha

ricevuto, la disciplina dettata dalla legge n. 831 si dimostra del

tutto atipica: non solo nei confronti del regime delle pubbliche

amministrazioni - come ora risulta, specialmente, dall'art. 2 della

legge 10 luglio 1980, n. 312, sulle qualifiche funzionali del personale

civile e militare dello Stato - ma anche rispetto alle carriere di

altri giudici (per non dire dei metodi di progressione, adottati negli

ordinamenti giudiziari stranieri complessivamente assimilabili a quello

italiano). Infatti, né per il Consiglio di Stato e per i tribunali

amministrativi regionali, né per la Corte dei conti è stato mai

stabilito alcunché di corrispondente alle norme sulla nomina a

magistrato di cassazione. Ed anzi è significativo che residuino

importanti ragioni distintive fra tali norme ed il nuovo "ordinamento

della giurisdizione amministrativa", introdotto dalla recentissima

legge 27 aprile 1982, n. 186: con particolare riguardo agli artt. 19 e

21 della legge stessa, in cui si prevede - rispettivamente - che le

nomine a consigliere di Stato, come pure le nomine a presidente di

sezione del Consiglio di Stato ed a presidente di tribunale

amministrativo regionale vengano sempre effettuate per la copertura dei

posti disponibili in ordine a ciascuna di tali qualifiche. Sicché ne

deriva una evidente divergenza rispetto al sistema di qualifiche non

funzionali, risultante dai criteri di progressione e dai ruoli dei

magistrati, di cui alla legge n. 831 del 1973.

5. - Resta da stabilire in quale misura ciò che si è ora notato

rilevi sul solo terreno delle valutazioni di opportunità politica o

tecnica, ed in che senso ne possano invece discendere veri e propri

vizi di legittimità costituzionale, sindacabili da questa Corte. Dei

tre parametri espressamente richiamati nell'ordinanza di rimessione,

vanno presi a tal fine in considerazione il principio di "buon

andamento" dell'amministrazione, proclamato dal primo comma dell'art.

97, ed il divieto di distinguere fra i magistrati se non "per

diversità di funzioni", disposto dal terzo comma dell'art. 107 Cost.;

mentre rimangono assorbite le ulteriori censure, formalmente autonome

ma sostanzialmente ripetitive delle prime, che il Consiglio di Stato ha

proposto sulla base dell'art. 3 primo comma.

A prima vista potrebbe sembrare che il richiamo al primo comma

dell'art. 97, di cui l'ordinanza in esame si serve per denunciare il

pregiudizio che la legge impugnata avrebbe recato il "buon andamento

dell'amministrazione della giustizia", non sia conferente rispetto allo

specifico problema da risolvere ed all'intera materia dell'ordinamento

giudiziario: l'art. 97 è infatti inserito in una sezione della Carta

costituzionale che s'intitola alla pubblica amministrazione, "buon

andamento" ed "imparzialità" della quale si prestano ad assumere

significati del tutto peculiari; laddove l'impugnativa della legge n.

831 attiene alla magistratura, vale a dire ad un "ordine" ben

differenziato dagli altri poteri ed apparati pubblici. Ma un'obiezione

del genere non risulta decisiva, sia perché la sezione II del titolo

III delle disposizioni costituzionali sull'"ordinamento della

Repubblica" non ignora lo stato giuridico dei giudici, come è

dimostrato dal riferimento ai "magistrati" di cui al capoverso

dell'art. 98; sia, soprattutto, perché sarebbe paradossale voler

esentare l'organizzazione degli uffici giudiziari da ogni esigenza di

buon andamento. Al di là delle espressioni adoperate nel primo comma

dell'art. 97 Cost. e nel titolo della sezione che lo ricomprende, anche

per gli uffici giudiziari spetta alla Corte di accertare se le leggi

organizzative non contengano disposizioni a tal punto irrazionali, da

eccedere l'ambito del "potere discrezionale" riservato al Parlamento.

In ogni caso, nello stesso titolo IV della parte II della

Costituzione, relativo alla magistratura, si ritrovano precetti assai

puntuali, l'applicazione dei quali consente alla Corte di sindacare il

rispetto del principio di buon andamento, senza coinvolgere il merito

delle scelte legislative. Centrale in questo titolo è l'affermazione

dell'indipendenza della magistratura; ma, proprio per garantirla, la

Costituzione prevede il Consiglio superiore, cui l'art. 105 riserva

espressamente - fra l'altro - "assegnazioni", "trasferimenti" e

"promozioni" dei magistrati. Ed è specialmente in relazione a tali

riserve che le norme impugnate compromettono, secondo le parole

dell'ordinanza di rimessione, il "buon andamento dell'amministrazione

della giustizia".

Posto in questi termini il problema, non è dato affermare - come

pure si è fatto nel corso dei lavori preparatori - che la legge n. 831

è appunto rivolta ad attuare l'art. 105 Cost., in quanto demanda al

Consiglio superiore, anziché alle preesistenti commissioni di

scrutinio, il compito di verificare in via definitiva l'idoneità dei

richiedenti, ai fini della loro nomina e del conseguente conferimento

delle funzioni di magistrato di cassazione. Ciò vale soltanto per il

primo vaglio cui sono sottoposti i magistrati di corte d'appello,

provvisti della necessaria anzianità, da compiere in base agli artt.

1-6 della legge; ma non ha più fondamento, nella prospettiva del

combinato disposto di quegli artt. 7 e 10, che formano l'oggetto del

presente giudizio. Data la dissociazione fra il primo vaglio ed il

conferimento dell'ufficio, una corretta applicazione dell'art. 105

Cost. avrebbe infatti richiesto che fosse prevista nell'interesse

dell'amministrazione della giustizia - una valutazione comparativa

delle attitudini dei magistrati comunque idonei ad essere investiti

delle funzioni in questione. Viceversa, il conferimento di tali

funzioni va pur sempre operato nella forma di un'apposita deliberazione

conciliare; ma la lettera della legge fa sì che il Consiglio non possa

decidere se non sulla base delle precedenze risultanti dalle anzianità

di ruolo: con la conseguenza che l'automatismo della progressione,

escluso nella fase del previo giudizio di idoneità, riemerge nella

fase conclusiva e determinante dell'iter configurato dagli articoli

1-10. Il che appare tanto più grave, se si considera che la prima

selezione degli idonei, collegata com'è all'attribuzione di benefici

economici, non è stata di fatto rigorosa; sicché un incolmabile

divario, anche temporale, la separa ormai dal momento del secondo e

decisivo vaglio.

È ben vero che il Consiglio superiore si è sforzato di reagire a

questo tipo di conseguenze ed ha rivendicato l'effettivo esercizio dei

compiti che la Costituzione gli riserva: emanando dapprima la citata

circolare del 13 maggio 1977, impugnata dal ricorrente nel giudizio a

quo, ed approvando successivamente - nella seduta del 4 marzo di

quest'anno - nuove "disposizioni in tema di conferimento di uffici

direttivi, di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di

funzioni". Entrambi gli atti hanno cercato e cercano cioè di

reintrodurre, quanto alla stessa applicazione della legge n. 831 del

1973, il criterio che tutti gli incarichi direttivi e tutte le

"funzioni particolari", equiparate a quelle di magistrato di

cassazione, siano conferiti valutando le attitudini ed il merito dei

vari aspiranti (oltre che il loro stato di salute e di famiglia),

anziché tener presente la sola anzianità; ed a tale logica

s'informano - sia pure in termini alquanto sommari - anche i criteri

concernenti le assegnazioni alla Corte di cassazione od alla Procura

generale presso la Corte medesima.

Ma vari ordini di ragioni concorrono a far ritenere che questi dati

non siano risolutivi. In primo luogo, le circolari del Consiglio

superiore possono dar vita ad una prassi, ma non producono alcun

"diritto vivente", che vincoli la Corte nell'interpretazione delle

norme impugnate. In secondo luogo, la prassi in questione appare

comunque mutevole e non si presta ad escludere che lo stesso Consiglio

modifichi gli orientamenti in atto. In terzo luogo, i criteri sin qui

stabiliti non sono ancora univoci ed organici: sia perché lasciano

aperto il problema delle assegnazioni d'ufficio, in vista delle quali

la circolare del '77 riconosce espressamente la necessità di far

ricorso al solo fattore dell'anzianità; sia perché si limitano a

sottolineare - come si riafferma nella circolare dell'82 - l'"idoneità

specifica dell'aspirante a ricoprire, nella sede richiesta, il posto

resosi vacante", lasciando pertanto insoluto l'aspetto essenziale della

questione, rappresentato dal conferimento delle funzioni di consigliere

di cassazione. In quarto ed ultimo luogo, resta l'ostacolo

rappresentato dal testo della legge n. 831 del 1973, chiaramente ed

intenzionalmente difforme dal testo della legge n. 570 del 1966, nel

duplice richiamo alla sola anzianità, di cui agli artt. 10 e 19, primo

comma: ossia nella configurazione di un sistema in cui la nomina

implica l'esercizio d'una qualche funzione spettante ai magistrati di

cassazione, che non potrebbe essere indefinitamente precluso ai

nominati più anziani, senza violare lo spirito oltre che la lettera di

tale disciplina.

Da tutto ciò discende, in definitiva, che il Consiglio superiore

ha giustamente inteso superare, nei termini or ora descritti, il

combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge in esame:

giustamente, poiché da quel disposto deriva una lesione del principio

costituzionale di buon andamento dell'amministrazione della giustizia,

considerato con particolare riguardo alle previsioni dell'art. 105

Cost. Ma, precisamente in tal senso, si richiede a questo punto che la

Corte dichiari l'illegittimità costituzionale del disposto stesso,

eliminando così la normativa che si frappone all'adozione di corretti

criteri selettivi da parte del Consiglio.

6. - Indipendentemente dai criteri per il conferimento delle

funzioni spettanti ai magistrati di cassazione, la norma che dissocia

la nomina dalla concreta investitura di un corrispondente ufficio va

poi raffrontata anche all'altro parametro costituzionale in questione,

rappresentato dal terzo comma dell'art. 107.

Nella prospettazione del giudice a quo, il precetto per cui "i

magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni"

vieterebbe qualsiasi "collocazione gerarchica", come pure qualsiasi

"assimilazione" dei magistrati stessi, che non trovino fondamento -

rispettivamente - nell'eterogeneità o nell'identità delle funzioni

giurisdizionali da essi esercitate. L'ordinanza di rimessione

sottolinea, anzi, che siffatte distinzioni od equiparazioni non

funzionali sarebbero costituzionalmente vietate, quand'anche risultino

"soltanto nominali": il che lascia intendere che la Corte dovrebbe

annullare a questa stregua, se non l'intera legge n. 831, quanto meno,

la totalità delle previsioni contenute nell'art. 7, circa la "nomina a

magistrato di cassazione" e circa i relativi "effetti giuridici ed

economici".

Ma una tesi del genere non può essere completamente condivisa, in

quanto essa isola e conduce ad estreme conseguenze il precetto in

esame: il quale dev'essere invece riguardato e dimensionato, in vista

del complessivo ordinamento costituzionale della magistratura.

Sindacata in questa più ampia prospettiva, la disciplina dettata

dall'art. 7 può superare in parte, sotto un duplice aspetto, le

censure basate sul terzo comma dell'art. 107 Cost.

Per prima cosa, cioè, non è contestabile in tal senso - poiché

rispondente ad esigenze di buon andamento dell'amministrazione della

giustizia - la legittimità costituzionale di una normativa che

comporti deliberazioni del Consiglio superiore nelle quali si dia atto

della conseguita "valutazione favorevole" dei magistrati di corte

d'appello, ai sensi degli artt. 1-6 della legge n. 831, dichiarandoli

pertanto idonei a concorrere all'assegnazione dei posti di magistrato

di cassazione che rimangano vacanti: donde una serie di provvedimenti

da perfezionare, al pari di tutte le altre deliberazioni consiliari,

attraverso decreti del Presidente della Repubblica controfirmati dal

Ministro per la grazia e giustizia, in base all'art. 17, primo comma,

della legge 24 marzo 1958, n. 195. Secondariamente, non si può nemmeno

censurare la previsione di contestuali o successive deliberazioni, cui

facciano seguito i medesimi ovvero altri appositi decreti

presidenziali, per attribuire ai magistrati di corte d'appello,

favorevolmente valutati, un trattamento economico equiparato a quello

previsto per i magistrati di cassazione dalle relative tabelle di

stipendio. In seno alla stessa Costituente, proprio nel corso dei

lavori preparatori dell'attuale art. 107, terzo comma, è stata in

effetti ipotizzata la possibilità di pareggiare i trattamenti

economici di tutti i magistrati, rapportandoli alla sola anzianità di

servizio. Se dunque si considera che i benefici economici previsti

dalla legge n. 831 - oltre a tener conto dell'anzianità dei

richiedenti - presuppongono un apprezzamento del merito (o del

non-demerito), e se si riflette sul nesso esistente fra un'adeguata

retribuzione ed una più sicura indipendenza dei magistrati, occorre

riconoscere che, per questa parte, il legislatore ordinario ha

ragionevolmente esercitato la propria discrezionalità.

Senonché l'art. 7 della legge n. 831 non si limita a disporre che

dalla conseguita "valutazione favorevole" discendano i predetti

benefici e la facoltà di sottoporsi all'ulteriore valutazione del

Consiglio, ai fini della successiva nomina a magistrato di cassazione e

dell'immediato conferimento delle relative funzioni; bensì anticipa la

nomina stessa, collegandola senz'altro - come già si è ricordato - al

superamento del primo vaglio cui sono sottoposti i magistrati di corte

d'appello. È in questi termini che la norma impugnata introduce un

sistema di progressione non più giustificabile, non solo in ragione

delle funzioni spettanti ai nominati, che generalmente continuano ad

essere quelle precedenti (secondo l'espressa previsione dell'art. 9

della legge n. 831), ma neanche in relazione ad esigenze di buon

andamento della giustizia o d'indipendenza della magistratura. E di qui

risulta la violazione del terzo comma dell'art. 107 Cost., ricostruito

nel suo significato originario e peculiare.

La portata di questo precetto non può essere infatti sminuita -

come vorrebbe l'Avvocatura dello Stato - per trarne un puro e semplice

divieto di "subordinazione gerarchica del giudice limitatamente

all'esercizio della funzione giurisdizionale". Vero è che la Corte ha

più volte ragionato dell'art. 107, terzo comma, appunto nel senso di

escludere che esso consenta gerarchie interne alla magistratura, del

tipo di quelle esistenti tra i funzionari della pubblica

amministrazione (come si afferma - ad esempio - nelle sentt. n. 80 e n.

123 del 1970); ma tali assunti non possono venire separati dal loro

contesto, ossia dai particolari problemi di diritto processuale che in

quelle occasioni la Corte veniva chiamata a risolvere. In ogni caso,

non è in questi limiti che va ridotta la norma in esame, se si vuole

conservarle un autonomo significato, senza farne una superflua ed

impropria ripetizione dell'art. 101 cpv. della Costituzione, che già

garantisce l'indipendenza dei giudici, anche nel suo profilo cosiddetto

interno. Né si può dire, di fronte ad un testo così chiaramente

riferito alla "diversità di funzioni" dei vari tipi di giudici

ordinari, che si tratti di un disposto inteso a livellare tutti i

magistrati, in quanto titolari della giurisdizione globalmente

concepita.

La chiave interpretativa dev'essere invece desunta dai lavori

preparatori, da cui si ricava in modo univoco che l'Assemblea

Costituente ebbe anzitutto di mira lo stato giuridico dei magistrati,

nell'ambito del quale essa intendeva precludere le diversità di gradi

(secondo l'espresso disposto dell'art. 99, terzo comma, del progetto di

Costituzione): con il dichiarato scopo - messo in rilievo da questa

stessa Corte, nella sentenza n. 50 del 1970 - d'imporre la soppressione

dei "gradi gerarchici" della magistratura, già stabiliti dagli artt.

18 e seguenti dell'ordinamento giudiziario del 1941. Ma l'art. 107,

terzo comma, non si esaurisce nella polemica verso il passato: a meno

che non si voglia risolverlo in una sorta di norma transitoria, ormai

privata di ogni potenzialità dopo l'entrata in vigore della

"distinzione dei magistrati secondo le funzioni", di cui alla legge n.

392 del 1951. Al contrario, da quel precetto va ricavato pur sempre il

divieto di qualsiasi tipo di arbitraria categorizzazione dei magistrati

stessi, non sorretta da alcuna ragione di ordine funzionale.

Tale è appunto il caso dell'art. 7 della legge in questione, che

addirittura ha eretto a sistema la qualifica non funzionale di

magistrato di cassazione, ben al di là delle promozioni in

soprannumero, eccezionalmente previste dalle leggi n. 1 del 1963 e n.

687 del 1967. L'anomalia riscontrabile in questa normativa si presta a

venire sindacata e censurata nel presente giudizio di legittimità

costituzionale, anche perché incide sulla sola categoria funzionale di

magistrati che assuma un preciso rilievo costituzionale.

Nell'interpretare e nell'applicare il terzo comma dell'art. 107,

bisogna tener conto, infatti, di ciò che il legislatore ordinario può

validamente disporre, circa il punto di riferimento delle distinzioni

consentite fra i giudici ordinari: vale a dire, circa la disciplina

delle funzioni giurisdizionali ed il corrispondente trattamento dei

giudici stessi. Ora, l'ordinamento processuale e giudiziario può bene

formare l'oggetto delle più varie riforme legislative (alla sola

condizione che non si contraddicano altri precetti costituzionali), per

tutto ciò che riguarda le funzioni ed i giudici di merito: fino al

punto di prevedere - come già si è accennato - la completa

unificazione dello stato giuridico di tali magistrati. Ma le leggi

ordinarie non possono invece disporre delle funzioni costituzionalmente

riservate alla Corte di cassazione (in base al secondo e terzo comma

dell'art. 111); né possono dunque trascurare un siffatto motivo di

diversità funzionale, nell'attribuire la qualifica di magistrato di

cassazione: tanto più che questi giudici vengono distintamente

considerati dalla stessa Carta costituzionale (negli artt. 106, terzo

comma, e 135, primo e secondo comma), con sicuro riferimento ai soli

magistrati investiti delle corrispondenti funzioni (o già titolari di

esse).

D'altronde, non giova replicare che nell'ordinamento attuale la

categoria dei magistrati di cassazione non include i soli giudici di

legittimità, bensì ricomprende i responsabili dei vari uffici

direttivi o "semidirettivi", di cui agli artt. 4 n. 2 e 6 n. 4 della

legge n. 392 del 1951 e successive modificazioni. La disciplina

impugnata non contiene alcuna apposita disposizione, che distingua ciò

che attiene alla Cassazione come tale, da quanto concerne funzioni ed

uffici esterni alla Corte suprema. Ed anche questa Corte deve perciò

limitarsi a risolvere il presente problema in termini unitari ed

indifferenziati, alla medesima stregua della normativa in esame.

7. - Sulla base di tutte le ragioni sin qui svolte - in riferimento

agli artt. 97, primo comma, 105 e 107, terzo comma, della Costituzione

- si rende necessario dichiarare l'illegittimità costituzionale

dell'art. 7, nella parte in cui prevede che la conseguita valutazione

favorevole comporti l'immediata nomina a magistrato di cassazione,

anziché la sola attribuzione del corrispondente trattamento economico

e la dichiarazione dell'idoneità a ricevere un'ulteriore valutazione,

ai fini della successiva nomina. E va del pari annullato l'art. 10

della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui fa dipendere la

copertura dei posti rimasti vacanti dal solo ordine di collocamento in

ruolo, nonché nella parte in cui non prevede che la nomina in

questione, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 7,

sia contestuale al conferimento delle relative funzioni.

S'intende che, per effetto di tali annullamenti, vanno applicati

coerentemente ad essi quei vari disposti della legge n. 831 (e di ogni

altro atto legislativo), nei quali si tratta dei "magistrati di

cassazione", con riguardo a magistrati nominati ma non ancora investiti

delle corrispondenti funzioni: dal che discende - fra l'altro - che i

magistrati predetti verranno a trovarsi sul medesimo piano dei

magistrati che saranno dichiarati idonei, in applicazione dell'art. 7,

allorché si tratterà di ricoprire posti rimasti vacanti. Ma ciò non

toglie che occorra pur sempre dichiarare - ai sensi dell'art. 27 della

legge n. 87 del 1953 - la parziale illegittimità di tre altri articoli

della legge in esame.

Anzitutto, va conseguentemente annullato l'art. 16, nella parte in

cui prevede che il Consiglio superiore prenda in esame, per la

dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori, i

"magistrati di cassazione" provvisti di "una anzianità di otto anni

dalla nomina a tale categoria". Una volta chiarito che la nomina in

questione dev'essere contestuale al conferimento delle relative

funzioni, il criterio adottato dal legislatore sarebbe falsato, se si

continuasse a far riferimento alla nomina, anziché alla previa

dichiarazione di idoneità, che può essere tuttora deliberata dal

Consiglio, in forza dell'art. 7, primo comma. E da qui deriva che, agli

effetti dell'art. 16, vanno senz'altro equiparati tre gruppi di

magistrati: coloro che, a seguito della presente sentenza, saranno

semplicemente dichiarati idonei, in applicazione dell'art. 7; coloro

che siano stati nominati magistrati di cassazione, senza il

conferimento delle relative funzioni; come pure coloro che già siano

stati investiti delle funzioni medesime.

Inoltre, motivi analoghi a quelli che sorreggono l'annullamento

dell'art. 7, nella parte concernente la dissociazione fra la nomina ed

il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione, richiedono

che si pervenga alla stessa conclusione, quanto alla scissione operata

dall'art. 17: là dove si prevede la nomina alle funzioni direttive

superiori dei magistrati dichiarati idonei all'esercizio delle funzioni

medesime, quand'anche non sia loro dato "accedere a dette funzioni per

difetto di vacanze". La circostanza che non tutte le funzioni direttive

superiori attengano alla Corte di cassazione non basta, infatti, ad

imporre o consentire una contraria soluzione, dato che anche in tal

caso il legislatore non ha distintamente regolato le diverse ipotesi,

bensì ha dettato una disciplina onnicomprensiva.

Infine, il principio di buon andamento dell'amministrazione della

giustizia, collegato alle specifiche previsioni dell'art. 105 Cost.,

esige la dichiarazione d'illegittimità conseguenziale dell'art. 19

cpv., in quanto produttivo dello stesso tipo di progressione

automatica, già censurata dalla Corte in relazione all'art. 10.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale della legge 20 dicembre 1973, n. 831, in riferimento

all'art. 107, terzo comma, e dell'art. 21, sesto comma, della legge

stessa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dalla

quarta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 2

dicembre 1977;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 7 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui

prevede che la conseguita valutazione favorevole comporti la nomina a

magistrato di cassazione, indipendentemente dal conferimento delle

relative funzioni, anziché la sola attribuzione del corrispondente

trattamento economico e la dichiarazione dell'idoneità ad essere

ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina;

b) dell'art. 10 della legge predetta, relativamente alle parole

"secondo l'ordine di collocamento in ruolo" e nella parte in cui non

prevede che la nomina a magistrato di cassazione, quanto ai magistrati

dichiarati idonei ai sensi dell'art. 7 sia contestuale al conferimento

delle relative funzioni;

3) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 16 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui si

riferisce ai magistrati di cassazione che raggiungano una anzianità di

otto anni dalla nomina a tale categoria, anziché ai magistrati che

raggiungano una anzianità di otto anni dalla dichiarazione di

idoneità, di cui all'art. 7;

b) dell'art. 17 della legge predetta, nella parte in cui prevede

che la dichiarazione di cui al precedente articolo comporti, in difetto

di vacanze, la nomina alle funzioni direttive superiori,

indipendentemente dal conferimento di un corrispondente ufficio,

anziché la sola attribuzione del trattamento economico previsto per i

magistrati di cassazione nominati a tali funzioni e l'idoneità ad

essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina;

c) dell'art. 19, secondo comma, della legge predetta, relativamente

alle parole "assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo

l'ordine di collocamento in ruolo", e nella parte in cui non prevede

che la nomina alle funzioni direttive superiori, quanto ai magistrati

dichiarati idonei ai sensi dell'art. 16, sia contestuale al

conferimento del relativo ufficio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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