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Sono dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali i seguenti contributi:

  • a)contributo di lire 3.200 sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonche' sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative;
  • b)contributo di lire 500 da corrispondersi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale su ogni delega di rappresentanza avanti gli uffici fiscali sia della finanza erariale che locale, di lire 2.000 su ogni delega o mandato di rappresentanza davanti alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado, nonche' davanti alle giunte provinciali amministrative;
  • c)contributo di lire 2.000 per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta e' considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative.

Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 16 gennaio 1971

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;410~art1 · fonte del testo

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