Le prestazioni previdenziale delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali consistono nella liquidazione di pensioni dirette di vecchiaia e di invalidita', di pensioni ai superstiti e di indennita' una tantum, nella misura e con le norme stabilite negli articoli successivi. Per provvedere alla determinazione, dell'importo delle prestazioni di cui al precedente comma e' istituito per ciascun iscritto un conto individuale alimentato dai contributi fissi personali, dai versamenti volontari e dalle quote di riparto delle entrate di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, ed agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410, per le parti spettanti alle anzidette due Casse. Le pensioni annuali sono corrisposte in tredici rate mensili posticipati di uguale misura.

Testo vigente dal 15 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1140~art1 · fonte del testo

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