Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1968 al 14 agosto 1975. Leggi il testo vigente →

La pensione si consegue:

  • a)dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa, e non meno di 65 anni di eta';
  • b)dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di eta', se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di eta' e non i 40;
  • c)dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di eta', se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di eta', ma non il cinquantesimo, ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'iscritto puo' esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori pero' a 5, per raggiungere i prescritti anni di iscrizione alla Cassa, versando a questa ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rateizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi;
  • d)dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di eta', se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il cinquantesimo anno ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale. In quest'ultimo caso l'iscritto puo' esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori pero' a 10, per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa, versando a quest'ultima la somma di lire 60 mila per ogni anno mancante entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rateizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi.1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 marzo 1968, n. 237

1

La L. 12 marzo 1968, n. 237 ha disposto (con l'art. 2) che " I termini di riscatto delle annualita' mancanti, ai fini del conseguimento della pensione forense, previsti dallo articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono prorogati sino al 31 dicembre 1968."

Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 14 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1965 al 12 aprile 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 marzo 1968, n. 237

    La L. 12 marzo 1968, n. 237 ha disposto (con l'art. 2) che " I termini di riscatto delle annualita' mancanti, ai fini del conseguimento della pensione forense, previsti dallo articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono prorogati sino al 31 dicembre 1968."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-05;798~art5 · fonte del testo

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