Gli avvocati e procuratori legali che abbiano liquidato il proprio conto personale presso la Cassa forense al posto della pensione, a norma degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e che abbiano almeno 25 anni di esercizio professionale, sono ammessi, a richiesta, a fruire della pensione di anzianita' alle seguenti condizioni: che a domanda, previa rinuncia dei benefici previsti dall'articolo 26 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, qualora conseguiti, siano reiscritti alla Cassa forense a tutti gli effetti, anche se nel frattempo si siano cancellati dagli albi; che la Cassa forense sia rimborsata, senza interessi, nel termine ed alle condizioni prescritte dalla giunta esecutiva della Cassa stessa, dell'intero importo del conto personale allora incassato. La pensione forense in questi casi e' corrisposta nella misura stabilita per gli iscritti ultrasettantenni, senza bisogno del concorso dei requisiti di anzianita' di iscrizione alla Cassa forense previsti dall'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, ed ha decorrenza dal mese successivo a quello della domanda. Le condizioni per il conseguimento della pensione forense prevista dalla lettera d) dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono estese anche agli iscritti alla Cassa che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano un'eta' superiore ai 47 anni. Il diritto di riscatto per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa puo' essere esercitato entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore della presente legge con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798.

Testo vigente dal 18 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;410~art6 · fonte del testo

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