Corte costituzionale

Ordinanza n. 163/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/2002 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo

comma, del regio d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e di procuratore), convertito, con

modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, promosso con

ordinanza emessa il 21 dicembre 2000 dal Tribunale di Trento -

sezione distaccata di Borgo Valsugana - nel procedimento civile

vertente tra l'albergo "Al Bivio" S.a.s. e Doff Sotta Maria ed altre,

iscritta al n. 283 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1a serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Gadenz Luca, nonché quello di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di usucapione - instaurato

da una società con atto di citazione sottoscritto come difensore dal

dott. Luca Gadenz, praticante avvocato abilitato al patrocinio ed

iscritto nel registro speciale dei praticanti tenuto dal Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Venezia -, il Tribunale di Trento,

sezione distaccata di Borgo Valsugana, ha sollevato, con ordinanza

decisa il 21 dicembre 2000 e depositata il 20 febbraio 2001,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma,

del regio d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e di procuratore), convertito, con

modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36;

che, secondo l'anzidetta ordinanza, la norma denunciata,

stabilendo che i praticanti abilitati al patrocinio possono

esercitare la loro attività soltanto davanti ai tribunali del

distretto, nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la

tenuta del registro, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione per la ingiustificata disparità di trattamento creata

tra avvocati e praticanti abilitati; la differenza tra le due figure

professionali se può, secondo il giudice rimettente, giustificare

che l'attività di questi ultimi sia qualitativamente limitata alla

trattazione delle cause c.d. ex pretorili e temporalmente

circoscritta alla durata di sei anni, non sarebbe, invece, idonea a

giustificare la limitazione territoriale della medesima attività;

ciò soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della legge

24 febbraio 1997, n. 27 (Soppressione dell'albo dei procuratori

legali e norme in materia di esercizio della professione forense) che

ha parificato la figura dei procuratori legali a quella degli

avvocati, eliminando il preesistente vincolo territoriale previsto a

carico dei primi, nonché dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1999,

n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge

comunitaria 1999) che ha abrogato l'obbligo di residenza nella città

ove ha sede l'ordine di appartenenza;

che la predetta restrizione territoriale non potrebbe neanche

essere spiegata, continua il giudice rimettente, alla luce della

necessità di consentire un controllo da parte del professionista,

presso il quale viene svolta la pratica forense, ovvero da parte del

Consiglio dell'ordine di appartenenza;

che la possibilità di ottenere l'abilitazione al patrocinio

dimostra che il controllo dell'avvocato non costituirebbe un dato

indefettibile, potendo, in ogni modo, essere, di fatto, esercitato

anche rispetto all'attività svolta dal praticante al di fuori del

distretto; la vigilanza del Consiglio dell'ordine, sempre secondo il

giudice a quo, potrebbe anch'essa estendersi alla predetta attività,

servendosi di eventuali segnalazioni provenienti dagli altri Consigli

o direttamente dalle autorità giurisdizionali interessate;

che la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale sollevata deriverebbe, osserva il giudice a quo, dal

fatto che:

a) il praticante avvocato è iscritto nel registro

speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine presso il Tribunale di

Venezia, mentre il Tribunale adito fa parte del distretto della Corte

d'appello di Trento;

b) gli atti processuali sottoscritti da procuratore

esercitante extra districtum sarebbero, secondo un costante

orientamento giurisprudenziale, insanabilmente nulli;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sollevata venga dichiarata infondata;

che si è costituito il dott. Luca Gadenz, patrocinatore nel

giudizio a quo, il quale, in via preliminare, afferma di avere un

interesse personale all'esito del giudizio di costituzionalità,

destinato ad incidere sulla sua posizione professionale, sotto il

profilo disciplinare e penale; nel merito chiede l'accoglimento della

questione sollevata, riportandosi alle argomentazioni contenute

nell'ordinanza di rimessione, rilevando, inoltre, la incompatibilità

con il c.d. diritto di stabilimento, che regola le attività

economiche nell'ambito della Unione europea, di qualunque sbarramento

territoriale, il quale, tra l'altro, creerebbe situazioni "di

disparità casuale legata alla confinazione territoriale";

che il dott. Gadenz ha depositato, nella imminenza della

camera di consiglio, una memoria integrativa, nella quale si sostiene

la propria legittimazione e si insiste per la irragionevolezza del

vincolo territoriale, che, peraltro, sarebbe stato eliminato.

Considerato che preliminarmente deve essere dichiarata la

inammissibilità della costituzione del dott. Gadenz, che non era

parte nel giudizio a quo ma semplice difensore della società attrice

in base a procura con conferimento di ius postulandi avanti al

Tribunale di Trento;

che l'ordinanza di rimessione è basata sull'erroneo

presupposto della esigenza - sul piano costituzionale - di identità

di trattamento, per quanto riguarda l'ambito territoriale

dell'attività avanti ad organi giurisdizionali (tribunali del

distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale, che ha la

tenuta del registro in cui è iscritto il praticante), tra praticante

avvocato e avvocato;

che la scelta limitativa per i praticanti rientra nella

discrezionalità del legislatore, che si basa su una valutazione -

né manifestamente irragionevole né palesemente arbitraria -

collegata alla differenza di status del praticante, semplice laureato

in giurisprudenza, iscritto in un registro speciale, svolgente

temporaneamente la pratica prevista dall'ordinamento professionale

(r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578), ed ammesso, con limitazioni, ad

esercitare il patrocinio, in attesa di sostenere e superare gli esami

per l'abilitazione all'esercizio professionale (art. 33, quinto

comma, della Costituzione);

che il conseguimento dell'abilitazione professionale,

collegato all'iscrizione nell'albo professionale, attribuisce la

qualificazione piena e permanente per l'attività di avvocato, mentre

il periodo di pratica forense è, per quanto riguarda l'esercizio del

patrocinio, limitato nell'attività professionale e nel tempo (dopo

un anno di iscrizione nel registro e per non più di sei anni: art. 8

del r.d.l. n. 1578 del 1933; art. 10 della legge 27 giugno 1988,

n. 242, recante "Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore

legale") ed è sottoposto ad una particolare vigilanza del Consiglio

dell'ordine di appartenenza (art. 14, lettera c, del r.d.l. n. 1578

del 1933) e a speciali adempimenti - attinenti alla frequenza di uno

studio di avvocato e all'esercizio del patrocinio (art. 17, numero 5,

del r.d.l. n. 1578 del 1933; artt. 8 e 10 del r.d. 22 gennaio 1934,

n. 37 recante "Norme integrative e di attuazione del r.d.l.

27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento della professione di

avvocato e di procuratore"; d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, recante

"Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame

di procuratore legale") - collegati a poteri del Consiglio

dell'ordine presso il quale sono iscritti per la pratica e il

patrocinio provvisorio (art. 4 del d.P.R. n. 101 del 1990);

che è opportuno sottolineare che non si afferma - sempre sul

piano costituzionale - che la scelta effettuata dal legislatore sia

obbligata, potendo il tirocinio e l'abilitazione provvisoria (anche

per gli effetti sui procedimenti giurisdizionali) essere diversamente

modulati dal legislatore stesso, per quanto riguarda l'attività e

l'ambito territoriale in cui operano i praticanti avvocati ammessi al

patrocinio, sempre nei limiti della ragionevolezza e del rispetto

delle esigenze del tirocinio e della tutela degli utenti della

professione;

che, inoltre, il legislatore ha continuato (art. 7 della

legge 16 dicembre 1999, n. 479 recante "Modifiche alle disposizioni

sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e

altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice

penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di

contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di

pace e di esercizio della professione forense" e art. 246 del d.lgs.

19 febbraio 1998, n. 51 recante "Norme in materia di istituzione del

giudice unico di primo grado", con affermazione dell'applicazione

"fino a quando non sarà attuata la complessiva riforma della

professione forense") a fare riferimento - pur con variazione della

tipologia degli affari in cui è ammessa l'attività professionale

dei praticanti - alla norma denunciata, anche dopo la intervenuta

unificazione delle professioni e degli albi dei procuratori legali e

degli avvocati (legge 24 febbraio 1997, n. 27);

che detta legge del 1997 non ha innovato sulla posizione dei

praticanti ammessi al patrocinio, se non nel senso che la loro

attività resta di tirocinio propedeutico e di formazione rispetto

all'unica professione ormai esistente, sono, cioè, praticanti

avvocati, titolari di uno status abilitativo provvisorio, limitato e

temporaneo, giustificato (cfr. sentenze n. 5 del 1999; n. 127 del

1985; ordinanza n. 75 del 1999) da apprezzabili esigenze di

tirocinio; status ben differente rispetto a chi ha ottenuto

"l'abilitazione all'esercizio professionale" all'esito di un esame di

Stato e all'iscrizione nell'albo di avvocato;

che di conseguenza il praticante avvocato, che in Italia

esercita provvisoriamente il limitato patrocinio (in vista degli

esami da affrontare) in base all'ordinamento nazionale della

professione di avvocato, non può essere, neppure, comparato con

l'avvocato proveniente da altro Stato comunitario ed invocare

l'incompatibilità di sbarramenti territoriali con il c.d. diritto di

stabilimento;

che, pertanto, la questione risulta manifestamente infondata

in relazione all'indicato parametro dell'art. 3 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del regio

decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e di procuratore), convertito, con

modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trento -

sezione distaccata di Borgo Valsugana - con ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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