Corte costituzionale

Sentenza n. 91/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1972 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

25 febbraio 1963, n. 289 (modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6,

sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a

favore degli avvocati e procuratori), promosso con ordinanza emessa il

12 gennaio 1971 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente

tra Cavallucci Guido e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a

favore degli avvocati e procuratori, iscritta al n. 150 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 140 del 3 giugno 1971.

Visti gli atti di costituzione di Cavallucci Guido e della Cassa

nazionale forense e d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1972 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Guido Cavallucci, l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per la

Cassa nazionale forense, ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile vertente fra la Cassa nazionale di

previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori e l'avv.

Guido Cavallucci, e concernente il credito di lire 441.210 vantato

dalla Cassa ai sensi dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289,

a titolo di contributo del 25 per cento sull'importo del compenso di

curatore del fallimento della società ACIM, spettante al detto

professionista, il tribunale di Roma, con ordinanza 12 gennaio 1971, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della citata norma

in relazione agli articoli 53 e 3 della Costituzione.

A sostegno della non manifesta infondatezza della questione sotto

il primo profilo, il tribunale osserva che il menzionato articolo 5

della legge n. 289 del 1963, richiamato dall'art. 1, n. 5, della legge

5 luglio 1963, n. 798, stabilisce a favore della Cassa un contributo

progressivo sui compensi percepiti dai professionisti per incarichi

retribuiti conferiti dall'Autorità giudiziaria, con percentuali che,

per le somme eccedenti il milione di lire, raggiungono il 25 per cento.

Con ciò il professionista verrebbe colpito, per tale componente del

proprio reddito, con una aliquota fino a cinque volte maggiore di

quella applicata dalla stessa legge per tutte le altre componenti del

reddito stesso, in relazione alle altre contribuzioni ivi previste, e

ne risulterebbe una sperequazione nella ripartizione del costo del

servizio assistenziale e previdenziale, non in funzione della effettiva

capacità contributiva di ciascuno, ma in base ad un elemento inidoneo

di per sé ad indicarne la reale misura, ed a tutto danno dei

professionisti nel cui patrimonio tale elemento è maggiormente

presente.

Questo sistema di imposizione, poi, secondo il tribunale,

concreterebbe altresì una disparità di trattamento, sia nei rapporti

interni fra gli appartenenti all'ordine forense, in relazione alla

esplicazione della loro attività professionale globalmente

considerata, sia nei rapporti esterni, in relazione ad altri tipi di

professioni, come quelle di dottore commercialista e ragioniere, che,

pur consentendo, sotto alcuni profili, attività identiche a quelle

degli avvocati (ad esempio per le curatele fallimentari), per quanto

riguarda la tassazione a fini previdenziali sulle retribuzioni

derivanti da incarichi speciali, presenterebbero profonde differenze,

essendo le relative percentuali, per questi ultimi professionisti,

limitate al solo 2 per cento, nonostante si debba riscontrare la

sostanziale identità delle prestazioni previdenziali ed assistenziali

relative.

In tal modo la denunciata norma si porrebbe anche in contrasto col

principio di eguaglianza.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 3 giugno 1971.

Si è costituito nel giudizio avanti alla Corte costituzionale

l'avv. Cavallucci, in unione con l'avv. Vincenzo D'Audino, ed ha

depositato tempestivamente le proprie deduzioni.

L'avv. Cavallucci, dopo avere accennato alla limitazione nella

scelta dell'attività professionale ed alla conseguente violazione

dell'eguaglianza dei cittadini che, sotto questo profilo, si

concreterebbe per effetto dell'eccessivo carico contributivo previsto

dalle norme impugnate, svolge ampiamente le argomentazioni contenute

nell'ordinanza a sostegno della censura concernente la pretesa

violazione dell'art. 53 della Costituzione.

In particolare insiste sulla esosità dell'aliquota prevista in

relazione agli incarichi giudiziari che si aggiungerebbe ai già

pesanti contributi che colpiscono i redditi del professionista ai fini

previdenziali e assumerebbe con la sua progressività una vera e

propria funzione punitiva contro un settore dell'attività

professionale, oltretutto spesso svolta proprio da avvocati che non

godrebbero di altre apprezzabili fonti di lavoro. A mettere in maggior

risalto l'inaccettabilità della norma, l'avv. Cavallucci richiama la

disposizione dell'ultimo comma dell'art. 5 citato, secondo cui la

rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento alla Cassa, e

conclude chiedendo dichiararsi l'illegittimità della norma impugnata e

di quelle eventualmente collegate.

Si è anche costituita la Cassa nazionale di previdenza e

assistenza per avvocati e procuratori, in persona del presidente pro

tempore rappresentato e difeso dall'avv. prof. Arturo Carlo Jemolo, che

ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

La difesa osserva che rientrerebbe nella discrezionalità del

legislatore lo stabilire l'oggetto e l'entità dei singoli contributi

dovuti alla Cassa per i suoi fini istituzionali, così come rientra

nella stessa discrezionalità la fissazione delle tariffe dei compensi

per le varie attività professionali, mentre non sarebbe dubitabile

l'idoneità della categoria dei proventi derivanti da incarichi

giudiziari a costituire oggetto di uno specifico contributo.

Né sarebbe violato il principio di eguaglianza per le lamentate

disparità fra categorie professionali, giacché la determinazione dei

contributi ad enti previdenziali sarebbe fatta in funzione delle

necessità e delle caratteristiche degli stessi, ovviamente diversi a

seconda delle diverse situazioni delle categorie cui debbono

provvedere.

Del pari infondata sarebbe la censura riferita all'art. 53 della

Costituzione, non potendosi parlare di contributo alle spese pubbliche,

quando si tratta di contributo degli iscritti ad un ente mutualistico.

Comunque, secondo la giurisprudenza della Corte, il principio della

capacità contributiva inciderebbe sul complesso del sistema fiscale, e

non sui singoli tributi, onde non potrebbe essere utilmente invocato

nel caso in esame, e ciò anche a potere prescindere dalla

considerazione che nella specie non si tratterebbe di un tributo, ma di

una prestazione obbligatoria conseguente alla iscrizione obbligatoria

ad un ente mutualistico.

In tesi generale, poi, secondo la difesa della Cassa, se si

accogliesse il dubbio avanzato dall'ordinanza, rimarrebbe coinvolto

tutto il sistema previdenziale, giacché resterebbe vulnerato il

principio secondo cui le imprese industriali debbono tutte gli stessi

contributi, indipendentemente dalle loro condizioni di redditività.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondata la questione.

Si è infine costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura generale dello

Stato che ha depositato tempestivamente le proprie deduzioni.

L'Avvocatura si richiama anzitutto alle sentenze n. 30 del 1964;

n. 23 del 1968 e n. 85 del 1969 con cui la Corte avrebbe affermato,

appunto in materia di contribuzioni previdenziali forensi, che l'art.

53 della Costituzione riguarda solo i tributi, cioè quelle prestazioni

patrimoniali che servono a far fronte alle spese della organizzazione

di servizi nell'interesse della collettività, mentre le contribuzioni

previste dagli artt. 3 e 4 della legge in esame sarebbero riscossi ai

fini di conseguire atti o attività propri del servizio giudiziario, ed

il cui costo pertanto può essere determinato divisibilmente. Tali

concetti sarebbero applicabili in toto anche ai contributi previsti

dalle norme impugnate, e pertanto resterebbe esclusa la violazione

dell'art. 53 della Costituzione.

Dovrebbe anche escludersi la lamentata violazione dell'art. 3 per

quanto riguarda l'aspetto interno alla categoria, perché la

differenziazione di contribuzioni troverebbe una razionale

giustificazione nella diversità oggettiva degli incarichi giudiziari

cui si riferiscono le contribuzioni in esame mentre, per quanto

riguarda l'aspetto esterno, le differenze fra le attività

professionali menzionate nell'ordinanza e le peculiari strutture e

finalità delle singole Casse di previdenza non consentirebbero un

valido esame comparativo e giustificherebbero comunque la diversità di

trattamento.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi la manifesta infondatezza

della questione.

L'avv. Cavallucci ha depositato nei termini una memoria

illustrativa, con cui svolge ampiamente le argomentazioni già addotte.

In particolare obbietta che la giurisprudenza della Corte,

richiamata dall'Avvocatura a sostegno della propria tesi, rifletterebbe

ipotesi estranee a quelle in esame, poiché riguarderebbe le

contribuzioni dovute dai terzi non esercenti la professione forense, in

occasione di prestazioni giudiziarie, ai sensi degli artt. 3 e 4 della

legge n. 289 del 1963, e fuori quindi della ipotesi di cui alla norma

impugnata.

Contestando le deduzioni della Cassa riafferma, poi, la unicità

sostanziale dell'attività professionale forense anche per quanto

riguarda gli incarichi giudiziari e particolarmente le curatele

fallimentari (dei cui compensi dovrebbe, oltre tutto, escludersi la

particolare lucrosità), ed insiste sulla disparità di trattamento

contributivo, che dovrebbe ravvisarsi con le altre attività

professionali per effetto della norma impugnata, nonché sulla esosità

della contribuzione che risulterebbe anche dalla duplicità

dell'imposizione che colpirebbe lo stesso cespite: una volta per la

contribuzione de qua ed un'altra per quella generale riferita al

reddito complessivo del professionista a norma dell'art. 6 della legge

25 febbraio 1963, n. 289.

Anche la discrezionalità del legislatore in materia, dedotta dalla

difesa della Cassa, non potrebbe utilmente essere invocata perché essa

dovrebbe arrestarsi di fronte alla "irragionevolezza" della

sperequazione denunziata, sia nei rapporti interni sia nei rapporti

esterni con altre categorie di professionisti.

Nel ribadire poi il carattere tributario della contribuzione in

esame e la conseguente applicabilità dell'art. 53 della Costituzione,

precisa che tale precetto sarebbe anche violato per il sistema di

progressività adottato con la norma impugnata, sistema che, riferito a

una contribuzione concernente una sola e non indicativa componente

della capacità contributiva del soggetto tassato, esorbiterebbe dalla

progressività prevista dall'art. 53 stesso come criterio generale

riferibile non a un singolo tributo, ma a tutti i tributi nel loro

complesso, ed al reddito personale complessivo e non ad una sola parte

di esso.

Neppure il riferimento ai calcoli attuariali posti a base della

determinazione degli aspetti economici delle contribuzioni

previdenziali dovute alla Cassa sarebbe conducente, perché i calcoli

stessi non potrebbero essere utilizzati per decidere la ripartizione

interna degli oneri fra i contribuenti.

L'avv. Cavallucci, infine, adduce a sostegno della propria tesi

alcune espressioni contenute nei lavori preparatori, circa

l'inopportunità di imporre la contribuzione de qua nella misura

lamentata.

Anche la difesa della Cassa ha depositato una memoria con cui

confuta le argomentazioni addotte a sostegno della illegittimità della

norma impugnata, sostanzialmente riaffermando la discrezionalità del

legislatore nella scelta dell'oggetto dell'imposizione e la

peculiarità dell'attività colpita dal contributo in esame.

Riguardo alla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 5

impugnato, concernente l'obbligo di contribuzione anche nel caso di

rinuncia al compenso, la difesa della Cassa osserva che trattasi di

disposizione tendente ad eliminare facili elusioni, e giustificata

dall'intento di assicurare il conseguimento delle entrate spettanti

all'ente mutualistico.

Infine, circa la lamentata doppia imposizione, rileva che, oltre a

trattarsi di doglianza non compresa nell'ordinanza di rinvio, e non

riferita ad alcun precetto costituzionale, rifletterebbe comunque un

fenomeno assai comune nel campo tributario e pacificamente accettato. Considerato in diritto :

1. - La suindicata ordinanza del tribunale di Roma sottopone alla

Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della

legge 25 febbraio 1963, n. 289, che, nell'introdurre modifiche a

precedente legge n. 6 del 1952 sull'istituzione della Cassa nazionale

di previdenza ed assistenza fra avvocati e procuratori, ha disposto che

il professionista, al quale l'autorità giudiziaria abbia conferito un

incarico retribuito, corrisponda alla Cassa una percentuale, graduata e

progressiva, sull'importo della retribuzione.

L'ordinanza estende, per ragioni formali, la questione alla

pedissequa legge 5 luglio 1965, n. 798, che, all'art. 1, n. 5,

annovera, tra le entrate della Cassa, le somme percentuali della natura

ora indicata.

Si deduce nell'ordinanza che la disposizione denunciata

contrasterebbe con l'art. 53 della Costituzione, "in quanto il costo

delle prestazioni previdenziali e assistenziali, verrebbe in

conseguenza ripartito tra gli appartenenti alla categoria, prescindendo

dalla effettiva misura della rispettiva capacità contributiva". Si

aggiunge che contrasterebbe altresì con il principio di uguaglianza di

cui all'art. 3 della Costituzione, sia se confrontato, all'esterno

della categoria, con le inferiori prestazioni patrimoniali a fine

previdenziale, imposte ad esercenti attività professionali affini od

identiche "in modo assoluto" a quelle degli avvocati e procuratori

(come nel caso delle curatele fallimentari affidate anche a dottori

commercialisti e ragionieri): sia se confrontato, all'interno della

categoria, "in relazione all'esplicazione della attività professionale

globalmente considerata".

2. - La questione non è fondata.

L'Avvocatura dello Stato, per sostenerne la manifesta infondatezza,

fa richiamo alla giurisprudenza di questa Corte sulla questione di

legittimità degli artt. 3 e 4, che precedono, nella stessa legge,

l'art. 5 impugnato, questione già riconosciuta non fondata in

riferimento all'art. 53 della Costituzione, con le sentenze n. 30 del

1964; n. 23 del 1968 e n. 85 del 1969, come ricorda anche la difesa

della Cassa. Il richiamo non è, tuttavia, pertinente, data la

diversità della questione in precedenza sollevata e risolta soltanto

nei confronti di prestazioni patrimoniali, a beneficio della Cassa,

ritenute comprese nella categoria dei tributi giudiziari-lato

sensu-gravanti sopra soggetti che fruiscono "divisibilmente" (cioè in

modo misurabile per ogni singolo atto) dei servizi giudiziari in

rapporto o all'esercizio del proprio ministero davanti ad organi

giurisdizionali ordinari, amministrativi, speciali, ovvero in relazione

all'emanazione di provvedimenti giurisdizionali. Ma la già

riconosciuta estraneità all'ambito di applicazione dell'articolo 53

Cost. e, correlativamente, dell'art. 3 Cost. da parte dei citati artt.

3 e 4 della legge in esame, non si riflette, nello stesso modo e senso,

sull'art. 5, che concerne la diversa ipotesi di una prestazione

patrimoniale, anche essa imposta in base a legge secondo l'art. 23

Cost., e caratterizzata dal sacrificio pecuniario di una parte

dell'utile spettante al professionista iscritto all'Ente nazionale allo

scopo di devolverla all'Ente stesso per dotarlo dei mezzi necessari a

realizzare, nel settore, il principio di solidarietà sociale, che sta

alla base dell'art. 53 Cost. in relazione all'art. 2.

In questo caso, la natura tributaria del rapporto di prestazione

obbligatoria deriva, oltre che dalla qualificazione pubblicistica

dell'Ente al quale la prestazione è devoluta pel conseguimento di

scopi di assistenza e previdenza, testualmente compresi nell'ambito

dell'art. 38 della Costituzione, precipuamente dallo speciale modo e

dalla particolare finalità del prelievo di reddito, quale sopra

descritto.

Aggiungasi che, secondo giurisprudenza di questa Corte (da ultimo,

sentenza n. 21 del 1969), il citato art. 38 della Costituzione "non

esclude che possano farsi gravare su singole categorie di soggetti gli

oneri finanziari inerenti ai compiti cui esso art. 38 si riferisce".

Da tutto ciò consegue che, diversamente da quanto ritenuto per gli

artt. 3 e 4 della legge in esame, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 della stessa legge sollevata nei confronti

dell'art. 53 della Costituzione, non può, senz'altro, dichiararsi

manifestamente infondata, bensì richiede particolare esame.

3. - Secondo l'ordinanza di rinvio, l'obbligo di versare una somma

percentuale sull'importo della singola retribuzione percepita,

lederebbe il principio della pari capacità contributiva di cui

all'art. 53 della Costituzione, perché il costo delle prestazioni

previdenziali ed assistenziali verrebbe in tal modo ripartito tra gli

appartenenti alla categoria non in base ad un indice complessivo di

detta capacità, ma in base ad una eventuale singola e non indicativa

sua componente.

La Corte osserva, tuttavia, che, nel caso, il principio di

conformità all'art. 53 Cost. risulta osservato.

Va premesso che la prestazione contributiva - de qua - s'inquadra

nel sistema, caratterizzato dal conseguimento di finalità generali,

distinte da quelle particolari (e perciò, come già si è detto,

divisibili) relative al compimento di singoli atti, per rivestire,

invece, carattere di indivisibilità, con i seguenti effetti,

rientranti propriamente nell'ambito dell'art. 53 della Costituzione.

Va, poi, considerato che, giusta giurisprudenza (sentenze n. 45 del

1964; nn. 16 e 50 del 1965; n. 89 del 1966; n. 97 del 1968) per

"capacità contributiva" ai sensi dell'art. 53 deve intendersi

l'idoneità soggettiva alla obbligazione d'imposta, deducibile dal

presupposto al quale la prestazione è collegata e determinabile

quantitativamente in base a detto presupposto.

Nella situazione in esame, basata sulla percezione effettiva di un

reddito, quel presupposto è reale ed inoltre la misura

dell'obbligazione risulta stabilita in relazione alla misura del

reddito percepito. La redditività funziona, pertanto, come indice di

capacità contributiva, in conformità al precetto costituzionale.

Secondo l'ordinanza di rinvio, la violazione del precetto è,

tuttavia, denunciata, come si è detto, pel fatto che la ripartizione,

in quote percentuali, del costo delle prestazioni previdenziali tra gli

appartenenti alla categoria professionale, risulti sperequata per

unilateralità di valutazione.

L'assunto non è fondato, tanto se considerato, in termini di

paragone, con l'imposizione su redditi di altra natura, quanto se

considerato in relazione alla specifica imposizione in esame, poiché

è riservato al legislatore di provvedere alla determinazione in

concreto di un tributo, secondo principi direttivi di politica

economico-fiscale. Questa Corte (sentenze n. 89 del 1966 e n. 124 del

1971) ha già statuito che il sindacato sulla entità e la

proporzionalità di un tributo fissato in base a calcoli appositi,

esula dai poteri spettanti al giudice della legittimità delle leggi,

in funzione dell'art. 53 Cost., salvo i casi di assoluta arbitrarietà

o irrazionalità, che qui, per i motivi suesposti, non ricorrono. Ed

esula parimenti ogni possibilità di esame che attenga alla verifica di

una corrispondenza comparativa in concreto tra l'ammontare delle

contribuzioni devolute e l'ammontare delle prestazioni ricevute.

4. - L'ordinanza di rinvio estende la censura di legittimità alla

violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.,

principio di cui, come generalmente riconosciuto, l'articolo 53 è

espressione particolare.

La questione è parimenti non fondata.

Secondo l'ordinanza, la violazione si verificherebbe all'interno

della categoria degli avvocati e procuratori "globalmente considerata".

Ma, a parte la genericità della deduzione, il ricorso al criterio

della "globalità" non è pertinente, ove si consideri l'origine e la

natura della personale fonte di reddito, su cui, nel caso in esame,

viene ad incidere la quota d'imposizione, dovuta dai beneficiari, a

vantaggio del fondo comune da redistribuire. La dedotta violazione

dell'art. 3 Cost. non è, sotto questo profilo, sollevata a proposito.

Ugualmente deve ritenersi per quanto riguarda la stessa questione,

sollevata con riguardo ad altre situazioni, emergenti all'esterno della

categoria.

Il confronto con il trattamento previdenziale, riservato,

attivamente e passivamente, ad appartenenti ad altri ordini

professionali, non può condurre a ritenere disapplicato il principio

della parità di trattamento.

Premesso che, per costante giurisprudenza, l'osservanza di questo

principio ricorre nei casi di situazioni pari e non in quelle

differenziate, va osservato che il confronto con altre categorie , in

particolare con le categorie dei dottori commercialisti e dei

ragionieri, non conduce ad una constatazione di disparità, ai sensi

dell'art. 3.

Agli effetti della questione da decidere, non rileva che vi siano

casi (come quello delle curatele fallimentari) nei quali l'adempimento

di incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria abbia pari natura e

svolgimento per gli appartenenti a tutte le categorie professionali

suaccennate.

Rilevante è, invece, distinguere e considerare la questione sotto

il profilo suo proprio, che attiene alla disciplina legislativa e

statutaria per ciascuna Cassa di previdenza e di assistenza, istituita

nell'ambito dei rispettivi Ordini professionali.

Tale disciplina è autonoma, per effetto di leggi particolari,

ognuna delle quali deriva il suo contenuto da valutazioni e da calcoli

attinenti al numero dei contribuenti iscritti, alla loro età media e a

quella pensionabile, alla media capacità economica contributiva, alle

esigenze settoriali ed ai risultati che si intendono conseguire.

Un livellamento per tutte le categorie delle percentuali di

contribuzione, od anche soltanto un loro adeguamento, onde evitare

differenze troppo sensibili, non è imposto dall'osservanza del

principio di uguaglianza di trattamento, data la non omogeneità delle

rispettive situazioni.

Comunque, spetterà esclusivamente al legislatore ravvisare

l'opportunità o meno di un riesame tecnico aggiornato della materia

per correggere, nel sistema, gli eventuali difetti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, contenente modifiche

alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla istituzione della Cassa

nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e

procuratori, nonché dell'art. 1, n. 5, della legge 5 luglio 1965, n.

798, contenente modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25

febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e

l'istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e

procuratori legali: questione sollevata, dall'ordinanza in epigrafe del

tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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