Ferme restando tutte le altre condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni previste dalla presente legge, a favore degli avvocati e procuratori che hanno esercitato continuamente la professione forense nelle ex colonie, il relativo periodo di tempo sara' considerato equivalente a quello utilizzabile da altri avvocati e procuratori a sensi dell'articolo 13. Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori alto-atesini che abbiano esercitato il diritto di riopzione purche' si siano iscritti in uno degli Albi professionali nazionali entro un anno dalla riopzione.

Testo vigente dal 27 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art25 · fonte del testo

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