Il terzo comma dell'articolo 63 della legge succitata e' sostituito dal seguente: "Sia presso il tribunale sia presso la corte di appello in collegio e integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziarie dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dello ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati".

Testo vigente dal 26 giugno 1969

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 424/1989

    Questione infondata
    18 luglio 1989

    L'organo giudicante istituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969 n. 308 - e, cioè, il tribunale nella composizione integrata da membri "laici" ha natura di sezione specializzata e non di giudice speciale, essendo desumibile, dalla disposizione richiamata, l'esistenza del necessario nesso organico con gli organi giudiziari ordinari. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata in riferimento all'art. 102, comma secondo, Cost., e relativa all'art. 2 cit., impugnato in quanto avrebbe istituito un giudice speciale e non una sezione specializzata).

    Art. 63 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 2 Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi giudicanti, presso i tribunali e le corti di appello · Art. 35 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 1096/1988

    Questione infondata
    13 dicembre 1988

    In tema di impugnazioni di deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, la partecipazione all'esercizio della funzione giurisdizionale di un giornalista o di un pubblicista , seppure designati dallo stesso Consiglio nazionale dell'Ordine che è parte del procedimento, non costituisce, di per sé sola, ragione di illegittimità costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come sostituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, sollevata in riferimento all'art. 108 Cost.). - V. S. nn. 11/1968, 108/1962, 1/1967, 121/1970, 196/1982.

    Art. 108 cost. · Art. 63 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 2 Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi giudicanti, presso i tribunali e le corti di appello · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1969-06-10;308~art2 · fonte del testo

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