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Gli stipendi dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato sono stabiliti nella seguente misura lorda iniziale:

  • a)Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato Generale dello Stato lire 5.300.000;
  • b)Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore Generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice avvocati generali dello Stato lire 4.900.000;
  • c)Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti avvocati generali dello Stato lire 4.500.000;
  • d)Primi referendari del Consiglio di Stato, Primi referendari ad personam della Corte dei conti, anche con funzione di Sostituti procuratori generali, Referendari e Sostituti procuratori generali della Corte dei conti dopo quattro anni dalla nomina, Procuratori militari, Vice avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 3.500.000;
  • e)Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali della Corte dei conti, Vice procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato lire 2.760.000;
  • f)Vice referendari della Corte dei conti dopo quattro anni dalla nomina, Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di I classe, Procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 2.520.000;
  • g)Vice referendari della Corte dei conti, Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di II classe, Procuratori dello Stato lire 2.400.000;
  • h)Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di III classe, Sostituti procuratori dello Stato lire 1.800.000;
  • i)Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello Stato lire 1.440.000. 2 3
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 21 aprile 1965, n. 374

2

Il D.P.R. 21 aprile 1965, n. 374 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, modificata dall'art. 35 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono sostituiti con quelli rispettivamente indicati nella tabella allegata al presente decreto": TABELLA Stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato. MAGISTRATURA ORDINARIA Stipendio annuo lordo A) Funzioni di magistrato di Corte di cassazione: Primo Presidente della Corte di cassazio- ne..................................... 7.876.900 Procuratore generale della Corte di cas- sazione, Presidente aggiunto della Cor- te di cassazione, Presidente del Tribu- nale superiore delle acque pubbliche... 6.745.500 Presidenti di Sezione della Corte di cas- sazione ed equiparati.................. 6.082.700 Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati............................. 5.419.900 B) Funzioni di magistrato di Corte di appello: Consiglieri ed equiparati................ 4.157.100 C) Funzioni di magistrato di Tribunale: Giudici ed equiparati.................... 3.235.700 Aggiunti giudiziari...................... 2.062.900 Uditori giudiziari dopo sei mesi......... 1.637.200 Uditori giudiziari....................... 1.307.200 CONSIGLIO DI STATO, CORTE DEI CONTI, GIUSTIZIA MILITARE, AVVOCATURA DELLO STATO Presidente del Consiglio di Stato, Presi- dente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato................... 6.745.500 Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procura tore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice av- vocati generali dello Stato............ 6.082.700 Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori generali della Corte dei conti,Sostituti procuratori generali militari, Consigliere relato- re del Tribunale supremo militare, So- stituti avvocati generali.............. 5.419.900 Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratori militari, Vice avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo 4 an- ni dalla nomina........................ 4.157.100 Referendari del Consiglio di Stato e del- la Corte dei conti, Vice procuratori militari, Giudici relatori dei Tribuna- li militari, sostituti Avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato... 3.285.700 Sostituti procuratori e Giudici istrutto- ri militari di prima, classe, Procura- tori dello Stato dopo 4 anni dalla no- mina................................... 2.914.300 Sostituti procuratori e Giudici istrutto- ri militari di seconda classe, Procura- tori dello Stato....................... 2.715.400 Sostituti procuratori e Giudici istrutto- ri militari di terza classe, Sostituti procuratori dello Stato................ 2.062.900 Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello Stato................... 1.637.200 Il D.P.R. 21 aprile 1965, n. 374 ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che il decreto medesimo ha effetto dal 1 gennaio 1965.

D.P.R. 21 aprile 1965, n. 374, come modificato dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 756

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Il D.P.R. 21 aprile 1965, n. 374, come modificato dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 756, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, modificata dall'art. 35 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono sostituiti con quelli rispettivamente indicati nella tabella allegata al presente decreto": TABELLA Stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato. Stipendio annuo lordo Magistratura ordinaria Lire A) Funzioni di magistrato di Corte di cassazione: Primo presidente della Corte di cassazione..... 9.199.100 Procuratore generale della Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, pre- sidente del Tribunale superiore delle acque pubbli che................................................ 7.935.200 Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati...................................... 7.140.300 Consiglieri della Corte di cassazione ed equi- parati............................................. 6.345.400 B) Funzioni di magistrato di Corte di appello: Consiglieri ed equiparati...................... 4.894.500 C) Funzioni di magistrato di Tribunale: Giudici ed equiparati.......................... 3.814.700 Aggiunti giudiziari............................ 2.459.300 Uditori, giudiziari dopo sei mesi.............. 1.954.300 Uditori giudiziari............................. 1.714.100 Consiglio di Stato, Corte del conti, Giustizia mi- litare, Avvocatura dello Stato. Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Sta- to................................................. 7.935.200 Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vi- ce avvocati generali dello Stato................... 7.140.300 Consiglieri di Stato e della Corte del conti, vice procuratori generali della Corte dai conti, sostituti procuratori generali militari, consiglie- re relatore del Tribunale supremo militare, sosti- tuti avvocati generali............................. 6.345.400 Primi referendari del Consiglio di Stato e del- la Corte dei conti, procuratori militari, vice av- vocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina........................... 4.894.500 Referendari del Consiglio di Stato e della Cor- te dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituto avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato......... 3.814.700 Sostituti procuratori e giudici istruttori mi- litari di prima classe, procuratori dello Stato do- po 4 anni dalla nomina............................. 3.390.400 Sostituti procuratori e giudici istruttori mi- litari di seconda classe, procuratori dello Stato.. 3.151.900 Sostituti procuratori e giudici istruttori mi- litari di terza classe, sostituti procuratori del- lo Stato........................................... 2.459.300 Uditori giudiziari militari, procuratori ag- giunti dello Stato................................. 1.954.300 La modifica della presente tabella, disposta dal D.P.R. 21 aprile 1965, n. 374, come modificato dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 756, ha effetto dal 1 marzo 1966.

Testo in vigore dal 25 luglio 1965 al 8 gennaio 1971

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 62/1990

    Parametro
    2 febbraio 1990

    Riuniti i giudizi: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in relazione all'art. 5, ultimo comm…

    Art. 9 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato · Art. 2 Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato · Art. 10 Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti · Art. 1 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 23/1990

    Parametro
    23 gennaio 1990

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicem…

    Art. 9 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato · Art. 2 Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato · Art. 10 Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti · Art. 1 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 520/1989

    Parametro
    30 novembre 1989

    Riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con le ordinan…

    Art. 1 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati · Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 25 luglio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1965 al 25 luglio 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 21 aprile 1965, n. 374, come modificato dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 756

    Il D.P.R. 21 aprile 1965, n. 374, come modificato dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 756, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, modificata dall'art. 35 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono sostituiti con quelli rispettivamente indicati nella tabella allegata al presente decreto": TABELLA Stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato. Stipendio annuo lordo Magistratura ordinaria Lire A) Funzioni di magistrato di Corte di cassazione: Primo presidente della Corte di cassazione..... 9.199.100 Procuratore generale della Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, pre- sidente del Tribunale superiore delle acque pubbli che................................................ 7.935.200 Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati...................................... 7.140.300 Consiglieri della Corte di cassazione ed equi- parati............................................. 6.345.400 B) Funzioni di magistrato di Corte di appello: Consiglieri ed equiparati...................... 4.894.500 C) Funzioni di magistrato di Tribunale: Giudici ed equiparati.......................... 3.814.700 Aggiunti giudiziari............................ 2.459.300 Uditori, giudiziari dopo sei mesi.............. 1.954.300 Uditori giudiziari............................. 1.714.100 Consiglio di Stato, Corte del conti, Giustizia mi- litare, Avvocatura dello Stato. Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Sta- to................................................. 7.935.200 Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vi- ce avvocati generali dello Stato................... 7.140.300 Consiglieri di Stato e della Corte del conti, vice procuratori generali della Corte dai conti, sostituti procuratori generali militari, consiglie- re relatore del Tribunale supremo militare, sosti- tuti avvocati generali............................. 6.345.400 Primi referendari del Consiglio di Stato e del- la Corte dei conti, procuratori militari, vice av- vocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina........................... 4.894.500 Referendari del Consiglio di Stato e della Cor- te dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituto avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato......... 3.814.700 Sostituti procuratori e giudici istruttori mi- litari di prima classe, procuratori dello Stato do- po 4 anni dalla nomina............................. 3.390.400 Sostituti procuratori e giudici istruttori mi- litari di seconda classe, procuratori dello Stato.. 3.151.900 Sostituti procuratori e giudici istruttori mi- litari di terza classe, sostituti procuratori del- lo Stato........................................... 2.459.300 Uditori giudiziari militari, procuratori ag- giunti dello Stato................................. 1.954.300 La modifica della presente tabella, disposta dal D.P.R. 21 aprile 1965, n. 374, come modificato dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 756, ha effetto dal 1 marzo 1966.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-12-16;1308~art2 · fonte del testo

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