L'art. 1 della, legge 14 luglio 1957, n. 594, e' sostituito dal seguente: "Le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di Stato, anche in deroga all'articolo 6 del decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 61 e all'articolo 12 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, nonche' alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede, stabilimento alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico. Gli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino all'eta' di 50 anni, e, sempreche' siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi, debbono essere inquadrati direttamente nei posti iniziali del personale impiegatizio della carriera esecutiva o di carriera equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico o telefonista.((In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verifichino vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti in qualita' di avventizi o nella corrispondente categoria del personale non di ruolo)). Il possesso dell'abilitazione alle funzioni di centralinista telefonico conseguita ai sensi dell'art. 2 costituisce, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, requisito valido per l'inquadramento di cui al comma precedente. L'obbligo dell'assunzione di centralinisti telefonici ciechi, in caso di nuove assunzioni di centralinisti, riguarda anche i privati datori di lavoro, i cui uffici, sedi o stabilimenti abbiano un centralino di smistamento a piu' di un posto di lavoro od un centralino ad un solo posto di lavoro con almeno cinque linee urbane.1 Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi e stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge: 1) le centrali e i centralini dell'Azienda telefonica di Stato e delle Societa' concessionarie destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo e incondizionato; 2) i centralini affidati per l'esercizio all'Amministrazione della pubblica sicurezza o comunque destinati ai servizi di polizia; 3) i centralini telefonici dei servizi della Protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)). La fornitura degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti, e' a carico dell'Unione italiana dei ciechi".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 marzo 1965, n. 155

1

La L. 5 marzo 1965, n. 155, ha disposto (con l'art.3) che " Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 28 luglio 1960, n. 778, sono considerate nuove assunzioni di centralinisti anche i trasferimenti dei lavoratori precedentemente in servizio con diversa qualifica o mansione, che per un motivo qualsiasi vengano adibiti all'impianto telefonico avente funzioni di smistamento e di collegamento di cui siano dotati i privati datori di lavoro."

Testo vigente dal 17 maggio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 maggio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1965 al 17 maggio 1967. 48 parole aggiunte.

… di carriera equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico o telefonista.aggiunto: In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verifichino vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti in qualita' di avventizi o nella corrispondente categoria del personale non di ruolo. Il possesso dell'abilitazione alle funzioni di centralinista telefonico conseguita ai sensi dell'art. 2 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-07-28;778~art1 · fonte del testo

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