Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, nel testo modificato dal precedente art. 1, il centralinista cieco, fornito del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conformita' dell'art. 5 della legge medesima, o l'Unione italiana ciechi possono adire tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale in caso di mancata assunzione del centralinista stesso da parte delle pubbliche Amministrazioni, degli Enti pubblici e delle Aziende statali.

Testo vigente dal 9 agosto 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-07-28;778~art3 · fonte del testo

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