I minorati della vista che alla data di entrata in vigore della presente legge sono occupati in qualita' di centralinisti telefonici presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o le aziende statali e presso i privati datori di lavoro sono computati agli effetti dello articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, nel testo modificato ed integrato dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, e dall'articolo unico della legge 11 aprile 1967, n. 231, e fruiscono dei benefici previsti dalle leggi medesime. Detti operatori sono iscritti d'ufficio all'albo nazionale professionale dei centralinisti telefonici ciechi senza lo obbligo di sostenere la prova tecnico-pratica di cui all'art. 3 della legge 14 luglio 1957, n. 594.

Testo vigente dal 26 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-03;397~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari