L'art. 4 della legge 14 luglio 1957, n. 594, e' sostituito dal seguente: "Le pubbliche Amministrazioni; gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di lavoro, di cui all'art. 1 della presente legge, debbono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione dei dipendenti uffici, sedi o stabilimenti dotati dei centralini contemplati dal predetto art. 1. La dichiarazione deve essere inviata entro sessanta; giorni dall'installazione dei centralini. Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di lavoro debbono altresi' comunicare, nel termine sopra indicato, il numero e le generalita' dei centralinisti vedenti addetti ai singoli centralini. Entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno, a cura dei pubblici e privati datori di lavoro interessati, essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni ai dati di cui sopra. I privati datori di lavoro che trasgrediscono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000".

Testo vigente dal 9 agosto 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-07-28;778~art2 · fonte del testo

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