Chiunque trova in mare o dal mare rigettati in localita' del demanio marittimo spezzoni di cavi sottomarini o altri, ordigni appartenenti a comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina e' tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia all'autorita' marittima piu' vicina. Chi non osserva tale obbligo e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Testo vigente dal 4 gennaio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1447~art2 · fonte del testo

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