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Miscellanea
Modifiche alla legge 1 gennaio 1886, n. 3620, relativa all'esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini, conclusa a Parigi il 14 marzo 1884
Legge 19 dicembre 1956, n. 1447
- Aggiornato al
- 4 gennaio 1957
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo o altro ordigno…
- Art. 2Chiunque trova in mare o dal mare rigettati in localita' del demanio marittimo spezzoni…
- Art. 3Chiunque imbarca strumenti atti esclusivamente a spezzare o distruggere comunicazioni…
- Art. 4E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 40.000 a lire 400.000…
- Art. 5Le disposizioni degli articoli 1 e 4 non si applicano a coloro che, dopo avere usato le…
- Art. 6E' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000: 1) il comandante di una nave il…
- Art. 7E' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000: 1)…
- Art. 8Se i reati sono commessi in alto mare o all'estero, la competenza e' determinata secondo…
- Art. 9Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati…
- Art. 10Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli…
- Art. 11Gli ufficiali che, ai sensi dell'art. 9, hanno facolta' di chiedere l'esibizione dei…
- Art. 12Per i danni cagionati dai reati previsti dalla presente legge si applicano le norme…
- Art. 13Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3…
