L'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni e' vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietato, altresi', il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile. La contravvenzione alle norme del presente articolo e' punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000".

Testo vigente dal 30 aprile 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-04-24;130~art4 · fonte del testo

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