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Miscellanea
Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati
Legge 24 aprile 1975, n. 130
Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonche' dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali
- Aggiornato al
- 7 marzo 1996
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 16
Titolo I — Modifiche alla disciplina della propaganda elettoraleartt. 1-9
- Art. 1Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e' inserito il…
- Art. 2Il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e' cosi' modificato…
- Art. 3Gli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono sostituiti dai seguenti…
- Art. 4L'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. -…
- Art. 5L'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - Le…
- Art. 6L'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. -…
- Art. 7Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del…
- Art. 8L'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. -…
- Art. 9Al numero 10) dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre…
Titolo II — Modifiche alla disciplina della presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunaliartt. 10-15
- Art. 10A modifica degli articoli 28, secondo comma e 32, primo comma, del decreto del Presidente…
- Art. 11All'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il n. 4) del comma ottavo e'…
- Art. 12La lettera b) dell'articolo 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della…
- Art. 13La lettera b) dell'articolo 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della…
- Art. 14All'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30…
- Art. 15La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta…
