Art. 12 — Indennità una tantum
Articolo abrogato dal d.l. 23 dicembre 1977, n.942, convertito con modificazioni dalla l. 27 febbraio 1978, n.41.
Abrogato dal 1 luglio 1978
Articolo abrogato dal d.l. 23 dicembre 1977, n.942, convertito con modificazioni dalla l. 27 febbraio 1978, n.41.
Abrogato dal 1 luglio 1978
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1971 al 1 luglio 1978. 348 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'iscritto al Fondo, che senza aver maturato il diritto a pensione cessi dal servizio o passi nella categoria dirigenti ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo stesso, ovvero un anno se riconosciuto invalido non per causa di servizio, ove non intenda avvalersi della facolta' di cui all'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, ha diritto ad una indennita' una tantum pari ai venticinque trentesimi di un dodicesimo della retribuzione annua determinata ai sensi del secondo comma del precedente articolo 7, per quanti sono gli anni di contribuzione, fino ad un massimo di trenta. L'indennita' predetta e' liquidata su domanda dello avente diritto. Qualora la cessazione dal servizio sia dovuta a dimissioni, l'indennita' e' ridotta del 50 per cento, se l'iscritto abbia meno di cinque anni di contribuzione, e del 25 per cento se l'iscritto abbia un periodo di contribuzione superiore o pari a cinque anni, ma inferiore a dieci. Nessuna riduzione e' apportata nel caso in cui l'indennita' spetti all'iscritta al Fondo che cessi dal servizio per contrarre matrimonio, purche' questo abbia luogo nei sei mesi precedenti o successivi alla cessazione del servizio stesso. Nessuna riduzione e' altresi' apportata nel caso in cui l'indennita' spetti all'iscritta che si dimetta volontariamente dal servizio durante il periodo per cui e' previsto il divieto di licenziamento, a norma delle disposizioni concernenti la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. Dall'ammontare dell'indennita' spettante ai sensi del presente articolo deve essere detratta la somma necessaria per coprire di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, secondo le vigenti disposizioni, i periodi di iscrizione al Fondo. In ogni caso, la detrazione non puo' assorbire piu' del 50 per cento dell'indennita' dovuta a norma del presente articolo. L'eventuale differenza occorrente a coprire l'onere dell'aggiornamento della posizione nell'assicurazione generale obbligatoria e' posta a carico del Fondo. L'indennita' prevista dal presente articolo non e' dovuta qualora la risoluzione del rapporto di lavoro abbia luogo, a seguito di dimissioni dell'iscritto, nel quinquennio precedente la data di perfezionamento del diritto a pensione di anzianita' o di vecchiaia a carico del Fondo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N.942, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N.41
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1079~art12 · fonte del testo
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