A decorrere dal 1 gennaio 1969, le pensioni in corso di godimento sono variate, per l'intero loro ammontare, in relazione alle variazioni di carattere generale e collettivo della retribuzione soggetta a contributo per il Fondo. Ai fini di cui al precedente comma, sono considerate come variazioni di carattere generale quelle che interessano il maggior numero degli iscritti al Fondo; sono considerate come variazioni di carattere collettivo le modifiche delle voci della retribuzione derivanti o da variazioni generali del tosto della vita o da nuovi parametri posti a base del sistema retributivo della categoria. In sede di prima applicazione delle presenti norme, la determinazione delle variazioni delle pensioni e' effettuata con riferimento alla retribuzione soggetta a contributo e relativa al mese di febbraio 1967. Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni, ai sensi del primo comma del presente articolo, sono disposte con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta le retribuzioni, di cui al primo comma, abbiano subito variazioni complessive per un importo non inferiore al 5 per cento del loro ammontare, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della misura delle pensioni, ed hanno effetto dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia stata raggiunta. L'adeguamento delle pensioni sara' comunque disposto ogni due anni anche nel caso in cui l'importo delle variazioni complessive delle retribuzioni, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della pensione, risulti inferiore al 5 per cento del loro ammontare. In relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, su proposta del comitato, con lo stesso decreto sara' determinato il contributo aggiuntivo eventualmente occorrente per far fronte agli oneri conseguenti alla variazione delle pensioni, da ripartirsi fra datori di lavoro e lavoratori in relazione al rapporto percentuale desumibile dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

Testo vigente dal 20 dicembre 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1079~art11 · fonte del testo

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