Art. 15 — Indennità una tantum ai superstiti
Articolo abrogato dal d.l. 23 dicembre 1977, n.942, convertito con modificazioni dalla l. 27 febbraio 1978, n.41.
Abrogato dal 1 luglio 1978
Articolo abrogato dal d.l. 23 dicembre 1977, n.942, convertito con modificazioni dalla l. 27 febbraio 1978, n.41.
Abrogato dal 1 luglio 1978
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2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1971 al 1 luglio 1978. 110 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In caso di morte dell'iscritto che abbia contribuito al Fondo per almeno un anno, i superstiti in favore dei quali e' previsto il diritto a pensione, ove non possano ottenere la pensione stessa per mancanza del solo requisito di contribuzione, hanno diritto, su richiesta, ad una indennita' una tantum calcolata secondo le norme dell'articolo 12 della presente legge, da dividere fra gli stessi in parti uguali. Dalla predetta indennita' deve essere detratto l'importo occorrente per l'aggiornamento della posizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. La detrazione di cui al precedente comma non puo' assorbire piu' del cinquanta per cento dell'indennita'; l'eventuale differenza e' a carico del Fondo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N.942, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N.41
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1079~art15 · fonte del testo
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