Corte costituzionale

Ordinanza n. 225/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1985 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 263 bis e

ter del codice di procedura penale e art. 25 legge 12 agosto 1982, n.

532, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1984 dal Tribunale

militare di Verona nel procedimento penale a carico di Tecchio

Giancarlo, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ord. 20 novembre 1984, il Tribunale militare di

Verona, nel processo penale contro Tecchio Giancarlo, imputato di

rifiuto del servizio militare di leva, sollevava questione di

legittimità costituzionale degli artt. 263 bis e 263 ter cod. proc.

pen., nonché dell'art. 25 della l. 12 agosto 1982, n. 532, per

contrasto con gli artt. 3, comma primo e 24 comma secondo Cost.,

che rilevava il Tribunale nell'ordinanza doversi implicitamente

desumere dal sistema normativo delineato l'intento del legislatore,

almeno tendenziale, di differenziare il giudice del riesame da quello

del dibattimento,

che, al contrario, i Tribunali militari, così come attualmente

strutturati, sono assolutamente inidonei a garentire l'operatività del

principio enunciato, ché anzi assicurano l'opposta regola della

costante identità fra i due giudici,

che, in tali condizioni, la legge sul riesame dei provvedimenti

restrittivi della libertà personale appare inapplicabile al rito

militare, determinando così grave situazione di disparità e grave

menomazione dei diritti di difesa del cittadino alle armi rispetto a

quello di condizione civile.

Considerato che la questione è già stata risolta in termini da

questa Corte con sent. 9 febbraio 1985, n. 50, dove è stato rilevato

che, a parte l'inesistenza di alcuna ostativa incompatibilità fra le

situazione descritte, l'ordinamento giudiziario militare di pace

prevede, comunque, esplicitamente all'art. 8, comma terzo, che con

decreto presidenziale possa essere disposto il funzionamento di più

Sezioni, e che coerentemente l'art. 2 della l. 7 maggio 1981, n. 180

prevede che "il Tribunale militare è formato da un magistrato militare

d'appello, che lo presiede, e da più magistrati militari di Tribunale

o di appello",

che, pertanto, esiste nella legge la possibilità di rendere

operative, almeno tendenzialmente, le norme impugnate anche all'interno

del rito militare, sì che le sollevate obbiezioni rappresentano mere

difficoltà di fatto, e non tali da rendere impossibile l'applicazione

della legge,

e poiché, d'altra parte, l'ordinanza non prospetta alcun nuovo

profilo rispetto a quello già deciso, la questione va dichiarata

manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 263 bis e 263 ter cod. proc. pen., nonché

dell'art. 25 della l. 12 agosto 1982, n. 532, sollevata dal tribunale

militare di Verona, con ordinanza 20 novembre 1984, nei confronti degli

artt. 3 comma primo e 24 comma secondo Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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