Corte costituzionale

Sentenza n. 67/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/03/1984 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma

primo, 2 periodo, legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche

all'ordinamento giudiziario militare di pace) promosso con ordinanza

emessa il 6 luglio 1982 dal Tribunale militare di Torino nel

procedimento penale a carico di Carnevale Salvatore, iscritta al n. 614

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 53 del 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico del militare Carnevale

Salvatore, imputato del reato di cui all'art. 148, n. 2, c.p.m.p.

(diserzione), il Tribunale militare di Torino ha sollevato d'ufficio "

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo,

2 periodo, della legge 7 maggio 1981, n. 180, in relazione all'art.

108, comma secondo, Cost.". Nell'ordinanza si lamenta che, pur se il

menzionato articolo preveda la "costituzione dell'organo di autogoverno

della magistratura militare", a garanzia dell'indipendenza della

stessa, il legislatore non avesse ancora provveduto, alla data del

giudizio de quo, a dare attuazione alla legge, nonostante che questa

disponga espressamente un periodo transitorio della "durata di non più

di un anno dalla data di (sua) entrata in vigore". Considerato in diritto :

La legge 7 maggio 1981, n. 180 ("Modifiche all'ordinamento

giudiziario militare di pace") è stata emanata nell'intento di dare

attuazione al dettato costituzionale (art. 108, secondo comma), il

quale testualmente prescrive che "la legge assicura la indipendenza dei

giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di

esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della

giustizia". A tal fine il legislatore, assumendo come modello il

Consiglio superiore della magistratura, ha previsto - con la legge e

l'articolo testé indicati - l'istituzione di apposito organo

collegiale, che ha appunto denominato "di autogoverno della

magistratura militare", del quale peraltro ha omesso di stabilire la

composizione. In via transitoria, tuttavia, per le nomine,

trasferimenti e conferimenti di funzioni, da adottarsi in ogni caso con

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della

difesa, risulta disposto che, se "immediatamente necessari per

l'attuazione " della legge, si provvedesse "sentito il Procuratore

generale militare", e che successivamente - ma, comunque, "per la

durata di non più di un anno dalla data di entrata in vigore della

...legge" - si provvedesse "sentito un comitato composto dal

Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, dal

Presidente e dal Procuratore generale e dai Presidenti delle sezioni

distaccate della Corte militare di appello".

Ora, essendo ampiamente ed inutilmente trascorso ben più di un

anno dall'entrata in vigore della legge in parola, non può dirsi che

sia priva di ogni validità la doglianza del giudice a quo per tal

fatto - indipendentemente dalla questione se trattasi di termine

ordinatorio o perentorio - , specie considerando la formulazione

particolarmente energica ("non più di un anno") ed il carattere di

urgenza attribuito alla legge, di cui deve ritenersi che non senza

ragione venne disposta l'entrata in vigore "il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione". E si deve conseguentemente affermare

che il legislatore è tenuto, attuando l'art. 15 della legge n. 180 del

1981, ad assolvere senza ulteriori indugi l'impegno di creare l'organo

che effettivamente assicuri l'indipendenza della giurisdizione

militare. Non può tuttavia non rilevarsi che nella specie, oscillando

la censura fra la richiesta di caducazione della disciplina transitoria

(cui conseguirebbe la ripristinazione dell'anteriore e pieno

assoggettamento all'esecutivo) e la richiesta di devoluzione alla

competenza del Consiglio superiore della magistratura (che

comporterebbe una modifica della composizione di tale organo, quale

stabilita dalla stessa Costituzione), la questione va, allo stato,

dichiarata inammissibile per l'evidente incertezza che dalla

prospettazione deriva sul petitum.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 15, primo comma, 2 periodo, della legge 7 maggio 1981, n. 180

("modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace"), sollevata

in riferimento all'art. 108, cpv., Cost. dal Tribunale militare di

Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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