Art. 39 — Violazioni finanziarie

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Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda. Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472)) Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresi', gli articoli ((...)), 29 e 38, primo comma.

Testo in vigore dal 1 aprile 1998 al 29 novembre 2024

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1994 al 1 aprile 1998. 159 parole tolte, 30 parole aggiunte.

… somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti. tolto: Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione e' consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilita' relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se piu' favorevole, al limite minimo della sanzione medesima. In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilita' relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472 Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresi', gli articoli tolto: 27, penultimo commaaggiunto: ..., 29 e 38, primo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art39 · fonte del testo

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