Corte costituzionale

Ordinanza n. 536/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1987 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo

comma, della legge 2 luglio 1957, n. 474 (conversione in legge, con

modificazioni, del d.-l. 5 maggio 1957, n. 271, concernente

disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel

settore degli oli minerali), come modificato dall'art. 21 della legge

31 dicembre 1962, n. 1852 (modificazioni al regime fiscale dei

prodotti petroliferi), promosso con ordinanza emessa il 2 novembre

1983 dalla Corte di Appello di Torino, iscritta al n. 1096 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 109 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte d'Appello di Torino, con ordinanza 2

novembre 1983, ha promosso questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, co. secondo, della legge 2 luglio 1957 n. 474, come

modificato dall'art. 21 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852;

che lamenta la Corte nell'ordinanza come la norma denunziata,

nel prevedere come delitto l'eccedenza superiore all'1%, rapportato

alla quantità estratta, verificata dagli organi accertatori nei

depositi liberi di olii minerali, carburanti, combustibili o

lubrificanti, e quale contravvenzione (depenalizzata ex art. 39 co.

1, l. 24 novembre 1981, n. 689) l'eccedenza inferiore alla suddetta

percentuale, non indica a quale periodo di tempo debba farsi

riferimento per la determinazione della quantità estratta;

che da questa carenza legislativa, secondo il giudice a quo,

discenderebbe che, aumentando progressivamente il periodo cronologico

considerato, aumenta del pari la cifra numerica della quantità

estratta e quindi il valore della percentuale stabilita dalla legge,

con la conseguenza che verrebbe a dipendere dall'arbitrio degli

organi accertatori e dal periodo di tempo da essi preso in

considerazione la "criminalizzazione" o meno della fattispecie, con

conseguenza in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Considerato che, rettamente intesa l'ordinanza di rimessione, la

Corte d'Appello di Torino chiede una decisione manipolativa-additiva

con cui la Corte modifichi il criterio adottato dal legislatore;

che una siffatta decisione, per la quale non è nemmeno indicata

la soluzione specifica da accogliere (determinazione del periodo cui

far riferimento), che non appare nemmeno costituzionalmente

obbligata;

che, pertanto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte

(cfr. sent. n. 350 del 1985) la questione è manifestamente

inammissibile;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, co. secondo, della legge 2 luglio 1957,

n. 474, come modificato dall'art. 21 della legge 31 dicembre 1962, n.

1852, sollevata dalla Corte d'Appello di Torino, con ordinanza 2

novembre 1983, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:536 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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