Art. 132 — Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 400 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi: "Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 301; contro il provvedimento emesso dal pretore l'appello e' proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art132 · fonte del testo

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