DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
Testo vigente dal 7 novembre 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
Testo vigente dal 7 novembre 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1996 al 7 novembre 1996. 280 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dai seguenti: " 1. Il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilisce le linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna, provvisoria o definitiva, e per la relativa informazione alla popolazione, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente. 1-bis. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante, delle conclusioni dell'istruttoria, delle linee guida previste al comma 1, nonche' delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile, il prefetto predispone, sulla base delle procedure previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive norme regolamentari, un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano e' comunicato anche al Ministero dell'ambiente, ai sindaci competenti per territorio, alla regione, al Ministero dell'interno ed al Dipartimento della protezione civile. Qualora la singola attivita' rientri in un'area ad elevata concentrazione industriale definita ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 13 il prefetto predispone altresi' un piano di emergenza esterna dell'area.". Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: " 2. Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1- bis, assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di incidente.". Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' abrogato.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-06;461~art12 · fonte del testo
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