DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
Testo vigente dal 10 marzo 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
Testo vigente dal 10 marzo 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1996 al 10 marzo 1996. 104 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 19 (Aggiornamento normativa tecnica). - 1. Nel caso in cui, con i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 13, siano modificati gli allegati del presente decreto, ovvero nel caso in cui, a seguito di nuove disposizioni aventi attinenza con la conoscenza e la valutazione dei rischi, si estenda il campo delle sostanze pericolose, le imprese esistenti che per effetto di tali modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e 6 devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della modifica.".aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-01-08;5~art15 · fonte del testo
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