DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
Testo vigente dal 7 settembre 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
Testo vigente dal 7 settembre 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1996 al 7 settembre 1996. 122 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Aggiornamento del rapporto di sicurezza). - 1. La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono essere rettificate o aggiornate ogni tre anni, tenendo anche conto delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi. 2. La notifica deve altresi' essere aggiornata ove si attuino modifiche dell'attivita' industriale che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti. 3. Nel caso in cui non siano state apportate modifiche all'attivita', sotto il profilo della sicurezza, il fabbricante puo' presentare, invece dell'aggiornamento, una dichiarazione di conferma della situazione esistente alla data di presentazione della precedente notifica o dichiarazione.".aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-07-08;351~art18 · fonte del testo
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