DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
Testo vigente dal 9 maggio 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
Testo vigente dal 9 maggio 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1996 al 9 maggio 1996. 694 parole tolte, 16 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Art. 18 (Istruttoria per le attivita' industriali soggette a notifica). - 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di nuove attivita' industriali, il Ministero dell'ambiente ne da' comunicazione al comitato tecnico regionale o interregionale per l'avvio dell'istruttoria con le eventuali osservazioni o indicazioni in conformita' al parere della conferenza di servizi, anche a fini di coordinamento e di uniformita' di indirizzo. 2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame. 3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, puo' prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e puo' partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale. 4. Il comitato tecnico regionale o interregionale, effettuata l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilita' prevista dall'articolo 9, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune, al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'ambiente, anche al fine delle procedure relative alle istruttorie, in merito agli aspetti di rischio, previste ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' della legge 28 febbraio 1992, n. 220. Per le attivita' rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, il comitato tecnico regionale o interregionale trasmette altresi' le conclusioni per la fase di nulla-osta di fattibilita' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; tali conclusioni costituiscono parere ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420. 5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale o interregionale incarica propri rappresentanti al fine di espletare le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni finali, le eventuali prescrizioni integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione, al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'interno. 6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante puo' dare inizio all'attivita' industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da ingegneri o chimici iscritti nei relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare riferimento:
tolto: a) alla veridicita' e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;
tolto: b) alla conformita' della progettazione e della realizzazione degli impianti ai principi della buona tecnica e ai criteri della sicurezza impiantistica. 7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non puo' essere superiore a mesi tre complessivamente. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono prorogabili per una sola volta per un periodo massimo di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione dell'integrazione richiesta. 8. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresi' trasmesse:
tolto: a) al prefetto, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno;
tolto: b) al sindaco, per l'adozione degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore, per l'informazione alla popolazione e l'aggiornamento della stessa;
tolto: c) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attivita' soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. 9. Per le attivita' industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia subordinatamente alla acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di fattibilita' ai sensi del comma 4, nonche' concede l'agibilita' degli impianti, salvo l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 5 nei tempi e con le modalita' dalle stesse previsti.".aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-03-08;111~art13 · fonte del testo
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