Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1991 al 29 luglio 2003. Leggi il testo vigente →

Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto cosi' come definiti dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 19 per cento.

Testo in vigore dal 13 luglio 1991 al 29 luglio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1989 al 13 luglio 1991. 43 parole aggiunte.

aggiunto: Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto cosi' come definiti dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 19 per cento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-03-06;51~art15 · fonte del testo

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