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Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 12 tonnellate, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, l'imposta del valore aggiunto e' dovuta nella misura del 18 per cento.

Testo in vigore dal 20 marzo 1976 al 27 maggio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-03-06;51~art15 · fonte del testo

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