Art. 7 — Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge

[1]Per gli iscritti al Fondo che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano acquisito il diritto alla pensione di anzianita' del Fondo secondo le norme vigenti anteriormente alla data indicata, i periodi mancanti per perfezionare i requisiti di eta' e di anzianita' assicurativa previsti dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, sono rideterminati mediante applicazione di un coefficiente di moltiplicazione pari al rapporto tra gli anni di eta' e di anzianita' assicurativa previsti dall'articolo 6 della presente legge ed i corrispondenti anni di eta' e di anzianita' assicurativa fissati nel predetto articolo 22 sopra indicato. Qualora l'iscritto consegua il diritto a pensione con i requisiti di cui al punto 3) del primo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, maggiorati con i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, in relazione alle lettere d) ed e) dell'articolo 6, comma 1, la misura della pensione e' ridotta in base ai seguenti coefficienti:

[2]Eta' Coefficienti - 49 0,9737 48 0,9468 47 0,9196 46 0,8922 45 0,8647

[3]Anni di contribuzione Coefficienti - 19 0,9737 18 0,9468 17 0,9196 16 0,8922 15 0,8647 Per gli iscritti al Fondo, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno risolto il rapporto di lavoro, non si applica il coefficiente di moltiplicazione di cui al comma 1 relativo ai requisiti di anzianita' assicurativa.

Testo vigente dal 12 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-31;480~art7 · fonte del testo

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