Il riconoscimento di cui all'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 484, ed il riscatto di cui all'articolo 7 della medesima legge sono subordinati alla presentazione della relativa domanda entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dal quinquennio di iscrizione al Fondo e al versamento di un contributo pari all'80 per cento della riserva matematica calcolata secondo le norme e le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'articolo 3, commi secondo e terzo, della legge 30 luglio 1973, n. 484, e l'articolo 7, comma secondo, della medesima legge sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, possono chiedere di riscattare, con le stesse modalita' previste dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e limitatamente ad un periodo massimo di 24 mesi, i periodi comportanti attivita' di volo connessi con la partecipazione a corsi per l'acquisizione ed il perfezionamento dei titoli e delle cognizioni tecniche e professionali inerenti alle categorie del personale di volo, che non abbiano dato luogo a rapporto di lavoro coperto da contribuzione assicurativa. Ai periodi riscattati ai sensi del comma 3 si applicano le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1973, n. 484.

Testo vigente dal 12 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-31;480~art12 · fonte del testo

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