Art. 17 — Contribuzione nei periodi di sospensione dal servizio e di malattia

L'obbligo del versamento del contributo di cui al precedente articolo 14, da parte delle aziende e dell'iscritto, inizia dalla data di assunzione e permane fino alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia l'eta' dell'iscritto medesimo ed anche se questi abbia gia' conseguito la pensione a carico del Fondo. Lo stesso obbligo permane nei periodi di sospensione dal servizio, quando continui in misura ridotta la corresponsione della retribuzione nonche' nei periodi di assenza dal servizio per i quali sia corrisposto il trattamento economico di malattia da parte della azienda. L'iscritto che sia stato assente dal servizio senza retribuzione puo' essere ammesso a corrispondere i contributi, maggiorati degli interessi al 6 per cento, relativi al periodo di assenza, per una durata non superiore ai due anni. Detti contributi sono calcolati sull'intera retribuzione spettante all'iscritto alla data di inizio dell'assenza. La relativa domanda deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due mesi dalla data di ripresa del servizio ed i contributi debbono essere versati entro sei mesi dalla data in cui l'Istituto stesso ne ha comunicato l'importo all'iscritto. La mancata osservanza di uno dei termini di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facolta' di regolarizzazione dei periodi di assenza senza retribuzione. I periodi di servizio militare prestato per richiamo alle armi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio sono riconosciuti, ai fini del diritto e della misura della pensione, a condizione che durante i periodi stessi risultino versati al Fondo i prescritti contributi a carico della azienda e del personale.

Testo vigente dal 27 luglio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari