L'articolo 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve chiedere distinte autorizzazioni al Ministro per la sanita' che le rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale composta del medico provinciale, del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alle produzioni che si intendono conseguire. Le autorizzazioni sono richieste anche quando gli integratori o gli integratori medicati per mangimi sono prodotti da chi li impiega direttamente nella preparazione di mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati sia per la vendita che per conto terzi. Le autorizzazioni sono soggette al pagamento per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario. Chi intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori, integratori medicati per mangimi, nuclei medicati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati medicati, deve avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale o in scienze biologiche o in medicina veterinaria, iscritto all'albo. Il suddetto laureato deve prestare la sua opera come dipendente in maniera continuativa nelle aziende che producono integratori, integratori medicati o nuclei medicati".

Testo vigente dal 17 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-08;399~art6 · fonte del testo

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