Sono esenti dalla imposta di bollo e soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 500 i seguenti atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 2:

  • 1)atti di compravendita;
  • 2)atti di permuta, quando per ambedue i permutanti l'atto sia posto in essere esclusivamente per l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina;
  • 3)atti di concessione di enfiteusi di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonche' gli atti di alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla piccola proprieta' acquistata;
  • 4)atti di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale cessione del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante;
  • 5)atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto e la nuda proprieta';
  • 6)atti con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario, acquista, rispettivamente, l'usufrutto o la nuda proprieta'. Le agevolazioni tributarie di cui al primo comma sono applicabili anche agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l'acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti indicati al primo comma per l'abitazione dell'acquirente o dell'enfiteuta e della sua famiglia.7
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 novembre 1971, n. 1059

7

La L. 3 novembre 1971, n. 1059 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "tra gli atti di compravendita indicati nell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, devono ritenere compresi anche i contratti di trasferimento della proprieta' con la costituzione di vitalizio a favore del venditore".

Testo vigente dal 1 gennaio 1972

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 418/2000

    Questione inammissibile
    11 ottobre 2000

    Manifesta inammissibilità, per prospettazione perplessa e ancipite da parte del giudice rimettente, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non contempla anche gli acquisiti a titolo originario tra le fattispecie considerate dalle agevolazioni fiscali previste a sostegno della piccola proprietà contadina. - v. ordinanze nn. 54/1999 e 177/2000. A.M.M.

    Art. 1 Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprieta' contadina · Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1954 al 1 gennaio 1972.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 novembre 1971, n. 1059

    La L. 3 novembre 1971, n. 1059 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "tra gli atti di compravendita indicati nell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, devono ritenere compresi anche i contratti di trasferimento della proprieta' con la costituzione di vitalizio a favore del venditore".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-08-06;604~art1 · fonte del testo

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