I benefici fiscali di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano anche alle compravendite che avvengono tra parenti fino al terzo grado, che facciano parte anche dello stesso nucleo familiare, sempreche' sussistano a favore dell'acquirente i requisiti stabiliti dalle surrichiamate disposizioni legislative. Tra gli atti di compravendita indicati nell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, devono ritenere compresi anche i contratti di trasferimento della proprieta' con la costituzione di vitalizio a favore del venditore. Le agevolazioni di cui al presente articolo non possono essere concesse in via di rimborso dei tributi che siano stati riscossi a titolo definitivo.

Testo vigente dal 17 dicembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-11-03;1059~artunico · fonte del testo

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