Corte costituzionale

Ordinanza n. 418/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/10/2000 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

della legge 6 agosto 1954, n. 604 (Modificazioni alle norme relative

alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà

contadina), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1999 dalla

Commissione tributaria provinciale di Macerata sul ricorso proposto

da Salvatori Flavio contro l'Ufficio del registro di Camerino,

iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 1° ottobre 1999 la Commissione

tributaria provinciale di Macerata - adi'ta da un contribuente che ha

impugnato l'atto, emesso dall'Ufficio del registro di Camerino, di

liquidazione dell'imposta principale di registro riferita alla

registrazione di una sentenza dichiarativa dell'acquisto di immobile

per usucapione ventennale - ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, primo comma, della legge 6 agosto 1954, n.604

(Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a

favore della piccola proprietà contadina), nella parte in cui non

contempla anche gli acquisti a titolo originario (per usucapione) tra

le fattispecie (consistenti in acquisti a titolo derivativo)

considerate dalle agevolazioni fiscali previste a sostegno della

piccola proprietà contadina;

che la Commissione rimettente - pur ritenendo "auspicabile"

un'interpretazione estensiva delle agevolazioni suddette sì da

considerarle applicabili anche agli acquisti a titolo originario per

usucapione di immobili o diritti reali immobiliari funzionali alla

piccola proprietà contadina - ipotizza un'ingiustificata disparità

di trattamento tra il contribuente che, seppur munito dei requisiti

richiesti dalla legge sulla piccola proprietà contadina, chieda la

registrazione di un acquisto a titolo originario ed altro

contribuente che, pur trovandosi nelle medesime circostanze di fatto,

abbia acquisito l'immobile in base ad un diverso titolo rientrante

nelle fattispecie elencate dal citato art. 1, primo comma, della

legge n. 604 del 1954;

che analoga censura è mossa, con riferimento anche

all'art. 53 della Costituzione, sotto il profilo che sulla base della

mera diversità del titolo di acquisto (originario o derivativo), si

determinerebbe un'ingiustificata differenziazione della capacità

contributiva dei contribuenti che abbiano i requisiti di imprenditore

agricolo a titolo principale;

che infine, secondo la Commissione tributaria, la

disposizione censurata porrebbe un ingiustificato ostacolo

all'acquisto per usucapione della proprietà privata (art. 42 della

Costituzione);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che - pur essendo esatto il rilievo dell'Avvocatura

dello Stato secondo cui, come più volte affermato da questa Corte

(ordinanza n. 10 del 1999, sentenza n. 431 del 1997, ordinanza n. 113

del 1989), le disposizioni legislative concernenti agevolazioni e

benefici tributari costituiscono il frutto di scelte discrezionali

del legislatore - deve preliminarmente rilevarsi il carattere

perplesso dell'ordinanza di rimessione, che, da una parte, accoglie

l'interpretazione stretta della disposizione censurata e d'altra

parte ne auspica un'interpretazione estensiva;

che il giudice rimettente non può rinunciare a portare a

compimento l'attività ermeneutica di interpretazione della

disposizione che intende censurare di illegittimità costituzionale

(ordinanze n. 54 del 1999 e n. 177 del 2000);

che tale prospettazione perplessa ed ancipite della

Commissione rimettente comporta la manifesta inammissibilità della

questione di costituzionalità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge

6 agosto 1954, n. 604 (Modificazioni alle norme relative alle

agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione,

dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:418 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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