Le esenzioni fiscali concesse per gli atti posti in essere per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, modificata con la legge 1 febbraio 1956, n. 53, e quelle concesse con l'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificata con l'articolo unico della legge 13 gennaio 1955, n. 21, e con la legge 26 marzo 1956, n. 266, si applicheranno anche dopo la scadenza prevista nelle leggi sopra richiamate.

Testo vigente dal 24 ottobre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-05;1154~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari