Codice penale

Art. 283 c.p. — Attentato contro la Costituzione dello Stato

((Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 maggio 1982, n. 304

92

La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

96a

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Testo vigente dal 28 marzo 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sugli articoli 283 e seguenti del progetto non vennero fatte proposte da parte della Commissione parlamentare. Io, peraltro, considerando che convenisse stabilire alcune distinzioni fondamentali, ho ritenuto opportuno modificare su questo punto il progetto. Fissate in un primo articolo le sanzioni per gli attentati alla vita, all'incolumità o alla libertà personale del Re, del Reggente, della Regina o del Principe Ereditario, ovvero di un'altra persona della Famiglia Reale (art. 276), nel nuovo regolamento segue l'incriminazione, meno grave, degli attentati alla libertà diversi da quelli che aggrediscono la libertà personale (art. 277). L'articolo 284 del progetto incriminava gli attentati alla libertà morale del Re e delle altre Persone sopra menzionate, unitamente alle offese all'onore o al prestigio, mentre codeste offese sono manifestamente meno gravi degli attentati alla libertà morale. Questa libertà, se pure può collocarsi in un grado inferiore a quello della libertà personale, è nondimeno un bene individuale più importante, socialmente e politicamente, dell'onore e del prestigio. Vero è che possono darsi casi gravissimi di offese all'onore o al prestigio, e casi lievissimi di offese alla libertà morale, ma il più grave caso di offesa all'onore o al prestigio non può mai raggiungere la gravità del più lieve caso di offesa alla libertà. L'incriminazione delle offese all'onore o al prestigio del Re o delle predette Persone, la quale importa una pena relativamente meno grave, è contenuta nella disposizione (articolo 278) che segue quella concernente gli attentati alla libertà. Analoghe modificazioni ho apportato alle norme sugli attentati e le offese contro il Capo del Governo (articoli 280, 281, 282). E però sono ora preveduti, in separate disposizioni: a) gli attentati alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo del Governo; b) gli attentati alla sua libertà morale; c) le offese al suo onore o al suo prestigio: con pena decrescente, proporzionata alla diversa gravità dei fatti, che va da quella di morte alla reclusione da uno a cinque anni. Ho parimenti provveduto per gli attentati e le offese contro Capi di Stati esteri commessi nel territorio dello Stato (articoli 295, 296, 297), separando gli attentati alla libertà morale dalle offese all'onore o al prestigio, che nel progetto erano unitamente considerati. In tal modo ritengo di aver conseguito un notevole perfezionamento sotto l'aspetto della valutazione dell'oggettività giuridica dei vari delitti e sotto quello del sistema legislativo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 130

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 1982 al 28 marzo 2006. 12 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Chiunqueaggiunto: , con atti violenti, commette un fatto diretto aggiunto: e idoneo a mutare la tolto: costituzione aggiunto: Costituzione dello Stato o la forma tolto: del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, aggiunto: di Governo, e' punito con la reclusione non inferiore a tolto: dodici aggiunto: cinque anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art283 · fonte del testo

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