Corte costituzionale

Sentenza n. 82/1966

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/07/1966 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della

legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8

gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a

favore degli avvocati e dei procuratori, promosso con ordinanza emessa

il 26 aprile 1965 dal Pretore di Moncalieri nel procedimento penale a

carico di Guzzon Natale, iscritta al n. 199 del Registro ordinanze 1965

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 13

novembre 1965.

Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A seguito della impugnazione proposta da Guzzon Natale avverso la

sentenza di condanna del Pretore di Moncalieri del 25 febbraio 1965 per

violazione delle norme del Codice della strada, il difensore

dell'imputato presentava i motivi di appello senza apporre sul relativo

atto la marca della Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli

avvocati e procuratori, prescritta dagli artt. 27 e seguenti del R.D.

25 giugno 1940, n. 954, e dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificata

dalla legge 31 luglio 1956, n. 991. Con provvedimento del 14 aprile

1965, il cancelliere dirigente dichiarava, ai sensi degli artt. 5 e 17

della legge 31 luglio 1956, n. 991, di non ricevere l'atto per l'omesso

pagamento del contributo dovuto alla Cassa. Ed il Pretore, dovendo

decidere sulla ammissibilità o meno dei motivi di appello giusta

l'art. 207 del Codice di procedura penale, sollevava, con ordinanza 26

aprile 1965, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17

della suindicata legge, motivando la rilevanza di tale questione ai

fini della suindicata decisione.

L'ordinanza pone in rilievo che il provvedimento del cancelliere di

non ricevere l'atto, determina la "totale paralisi del diritto di

azione", e che "il sacrificio" di tale diritto è effettuato soltanto

allo scopo di soddisfare l'interesse all'assistenza e alla previdenza

della categoria degli avvocati e procuratori, onde la norma viola il

diritto di agire in giudizio sancito dall'art. 24 della Costituzione.

L'ordinanza impugna altresì il terzo comma dello stesso articolo

17, che attribuisce al cancelliere il potere di decidere, in caso di

contestazione, con provvedimento non soggetto ad impugnazione,

sull'obbligo di applicare la marca, rilevando in proposito che, qualora

si voglia ritenere che il cancelliere eserciti una funzione

giurisdizionale, la norma violerebbe il precetto dell'art. 102 della

Costituzione, che vuole tale funzione sia esercitata soltanto da

magistrati ordinari; e violerebbe altresì il secondo comma dell'art.

111 della Costituzione non ammettendo impugnazione contro un

provvedimento suscettibile di determinare il passaggio in giudicato di

una sentenza di condanna a pena detentiva ed incidente quindi sulla

libertà personale dei cittadini. Qualora invece si ritenga che il

provvedimento del cancelliere abbia carattere amministrativo, la norma

sarebbe in contrasto con l'art. 113 della Costituzione, per cui è

sempre ammessa la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica

amministrazione.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 13

novembre 1965, ma non vi è stata costituzione di parti nel giudizio

dinanzi questa Corte, la quale ha deciso in camera di consiglio a

termini dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

L'ordinanza di rimessone impugna l'art. 17 della legge 31 luglio

1956, n. 991, che fa obbligo ai cancellieri e ai segretari di non

ricevere gli atti sprovvisti della marca relativa al contributo per la

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e

dei procuratori. Poiché il divieto di ricevere tali atti

determinerebbe, come suo effetto normale, non già una mera

indisponibilità di mezzi di prova delle situazioni giuridiche

soggettive fatte valere in giudizio, ma la totale paralisi del diritto

di azione, la norma violerebbe il diritto di agire in giudizio

garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Dovendo questa Corte esaminare soltanto l'ipotesi degli atti di

parte non ricevibili dai competenti uffici, non entrano in discussione

né la legittimità né la natura del contributo dovuto, per ogni grado

di giurisdizione di ciascun processo o per determinati atti

giurisdizionali, dalle parti a favore della Cassa di previdenza ed

assistenza degli avvocati e procuratori. Ed essendo inoltre la

questione proposta sotto il profilo del diritto di agire in giudizio,

essa non ha alcun riferimento ai provvedimenti del cancelliere relativi

agli atti amministrativi ed ai certificati, elencati nell'art. 4 della

legge 5 luglio 1965, n. 798.

La questione è fondata.

A norma degli artt. 27 e 28 del R.D. 25 giugno 1940, n. 954, il

contributo per la Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli

avvocati e procuratori, nei procedimenti civili ed amministrativi, è

corrisposto, se vi è costituzione o comparizione in giudizio, mediante

applicazione della marca sulla nota di iscrizione a ruolo o sul verbale

che dà atto della comparizione del procuratore o dell'intervento per

assistenza dell'avvocato; ed in ogni altro caso mediante applicazione

della marca sulla prima istanza, ricorso, memoria od altro atto

introduttivo qualsiasi, sottoscritto dall'avvocato o dal procuratore,

ed, in mancanza, sul processo verbale o altro documento, relativi al

primo atto compiuto con l'intervento dell'avvocato o del procuratore.

La medesima modalità di pagamento è prescritta per le istanze, gli

atti od i ricorsi introduttivi, sottoscritti e presentati dalle parti

personalmente con elezione di domicilio presso avvocato o procuratore.

In materia penale, il contributo viene corrisposto in ogni stato e

grado del procedimento mediante applicazione della marca sul primo atto

processuale sottoscritto o presentato dal difensore o per il quale vi

sia intervento dello stesso difensore. Allo scopo, poi, di obbligare

la parte a corrispondere il contributo previdenziale, la norma

impugnata fa ricorso ad una misura sbrigativa ed energica, imponendo al

cancelliere l'obbligo di non ricevere l'atto sprovvisto della marca.

Va subito rilevato che la non ricezione dell'atto presentato dalla

parte o dal difensore assume carattere sanzionatorio, non proporzionato

alla portata ed entità del precetto, e non giustificabile alla stregua

di quelle guarantigie giuridiche che lo stato di diritto offre ai

singoli per la tutela dei loro diritti od interessi legittimi. Ed

appare opportuno tenere conto in proposito della circostanza che la

legge 18 giugno 1955, n. 517, ha modificato la norma dell'art. 186 del

Codice di procedura penale, per dichiarare espressamente che, in

materia penale, la "inammissibilità" dell'atto non è consentita per

la inosservanza delle norme sulla tassa di bollo.

Ma quel che conta in modo decisivo nell'esame della proposta

questione è la valutazione delle conseguenze che la non ricezione

apporta sul corso del procedimento. Ed invero, poiché la marca

suindicata va applicata sugli atti indispensabili per l'esercizio

dell'azione, di guisa che, in mancanza di essi, il giudizio non può

essere iniziato o proseguito, rimane paralizzato l'inizio oppure viene

troncato immediatamente il corso di esso allorquando la presentazione

dell'atto è prescritta entro termini di decadenza, come in tutti i

casi di impugnazione.

Mentre le normali funzioni del cancelliere sono quelle di ricevere

gli atti, di registrarli, di tenerli in deposito e di rilasciarne copia

o certificati, la norma impugnata affida alla responsabilità del

medesimo l'eccezionale potere di determinare, con la non ricezione

dell'atto, una situazione processuale gravissima per il corso del

procedimento. Il che è quanto dire che la sorte dell'azione può

essere compromessa irrimediabilmente da un provvedimento di un organo

diverso dal giudice.

La norma impugnata viola pertanto il diritto di agire in giudizio

garantito dal primo comma dell'art. 24 della Costituzione. Al che si

può aggiungere, che per quanto riguarda la materia penale, rimane

violato anche il diritto di difesa sotto il profilo precisato in altre

sentenze di questa Corte, perché il fatto che un organo diverso dal

giudice possa impedire che abbia corso il "primo atto processuale

sottoscritto o presentato dal difensore in ogni stato e grado del

procedimento", preclude l'esercizio del diritto garantito dal secondo

comma dell'art. 24.

La dichiarazione di illegittimità della norma assorbe ogni altra

questione, proposta dalla ordinanza di rimessione, in merito alla

natura ed alla impugnabilità del provvedimento del cancelliere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge

31 luglio 1956, n. 991 (Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6,

sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli

avvocati e dei procuratori) limitatamente agli atti previsti dagli

artt. 27 e 28 del R.D. 25 giugno 1940, n. 954.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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